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Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili. Gli strumenti tracciabili possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.
Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:
• spese sanitarie;
• spese veterinarie, per le quali tra l’altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
• spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie;
• premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
• spese per l’iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.
Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti. Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.
Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.