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La presente Circolare analizza il nuovo regime semplificato di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione in vigore dall’1.7.2021, disciplinato dall’art. 70.1 del DPR 633/72 e dalle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219776 e 219778.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo del regime;
– le modalità semplificate di dichiarazione e versamento dell’IVA;
– le procedure doganali utilizzabili, così come illustrate nella circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 26.


Premessa

A partire dall’1.7.2021 sono in vigore le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico”, recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83.

Tra le novità introdotte vi è, oltre alla previsione di un regime speciale per la riscossione sem­pli­fi­cata dell’IVA su talune vendite a distanza di beni importati (Import One Stop Shop, o IOSS), anche la previsione di un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione.

Tale ultimo regime, alla cui analisi è dedicata la presente circolare, è disciplinato dal nuovo
art. 70.1 del DPR 633/72 (inserito dal suddetto DLgs. 83/2021) e costituisce una semplificazione per la riscossione dell’IVA all’importazione nei casi in cui non si ricorra né al regime di importa­zio­ne (IOSS), né al meccanismo abituale di riscossione dell’IVA all’importazione.

Quadro normativo

In via preliminare, occorre rilevare che, dall’1.7.2021, è stata abrogata l’esenzione IVA per le im­por­tazioni di beni il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 10,00/22,00 euro per spe­dizione, precedentemente prevista dal Titolo IV della direttiva 2009/132/CE.

Di conseguenza, in ambito nazionale è stato abrogato l’art. 5 del DM 5.12.97 n. 489.

Per effetto di tale novità, a partire dall’1.7.2021, la generalità delle merci importate nell’Unione, an­che se di valore modesto, sono soggette all’IVA.

La previsione ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori extra-UE e fornitori UE (posto che questi ultimi non beneficiano dell’esenzione IVA quando vendono beni nel mercato unico), nonché di evitare la perdita di gettito fiscale.

Resta ferma, invece, l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a 150,00 euro.

È in tale contesto che si collocano le due nuove semplificazioni (applicabili in via facoltativa) per la riscossione dell’IVA all’importazione, alternative al meccanismo ordinario, vale a dire:

  • l’Import One Stop Shop (IOSS), che prevede uno sportello unico tramite il quale il fornitore può adempiere gli obblighi IVA in uno Stato membro in relazione alle vendite a distanza di be­ni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione, applicabile in rela­zio­ne ai beni importati nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto in spe­di­zioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, previsto per gli operatori economici che presentano le merci alle autorità doganali e le dichiarano per conto dei consumatori quando non si ricorre all’IOSS.

L’IOSS è disciplinato dagli articoli da 369-terdecies a 369-vicies quinquies della direttiva 2006/112/CE e a livello nazionale dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.

Il regime semplificato per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, invece, è di­sci­plinato, a livello unionale, dagli articoli da 369-vicies sexies a 369-vicies septiester della direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall’art. 70.1 del DPR 633/72.

Disposizioni attuative e chiarimenti

Le determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219776 e 219778 hanno individuato le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e per il paga­men­to dell’IVA all’importazione dovuta dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72.

Inoltre, con la circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 26, sono state fornite indica­zio­ni sulle relative procedure di carattere doganale.

Si segnala altresì che ulteriori chiarimenti potrebbero essere forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione del webinar annunciato per il 22.7.2021.

Ambito applicativo

Possono avvalersi del regime semplificato di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72 i soggetti che pre­sentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati e che è tenuta al pagamento dell’imposta.

Sotto il profilo oggettivo, tali soggetti possono avvalersi del regime in relazione alle importazioni di beni purché:

  • le merci siano importate/immesse in libera pratica nello Stato membro in cui termina la spe­di­zione o il trasporto;
  • i beni siano compresi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • i beni siano diversi da quelli soggetti ad accisa (es. alcool o prodotti del tabacco);
  • non sia stato applicato il regime IOSS.

Il regime in parola, dunque, è concepito in particolare per gli operatori postali, i corrieri o gli altri agenti doganali nell’Unione europea che dichiarano beni di valore modesto per l’importazione co­me rappresentanti doganali e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell’ali­quo­ta IVA applicata, dell’imposta riscossa, nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.

Valore intrinseco

Per valore intrinseco si intende:

  • per le merci commerciali, il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
  • per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 26).

Tasso di cambio

Il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio, pubblicato dalla Banca centrale europea, del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno suc­cessivo (art. 70.1 co. 5 del DPR 633/72).

Condizioni di applicazione

L’applicazione del regime speciale non richiede una preventiva autorizzazione di carattere doga­nale. Il soggetto che ne fa uso dovrà, però, ottenere presso l’ufficio delle Dogane competente l’au­toriz­zazione alla dilazione del pagamento, a norma degli artt. 110 e 111 del codice doganale, pre­via autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219778).

Dichiarazione mensile

I soggetti che si avvalgono del regime speciale ai sensi dell’art. 70.1 del DPR 633/72 presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone cui i beni sono destinati.

La dichiarazione è presentata in formato elettronico mediante i servizi informatici messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (art. 70.1 co. 2 e 3 del DPR 633/72; determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219776).

Per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile riepiloga il numero di spedi­zioni effettivamente consegnate ed il relativo importo IVA giornaliero che risulta contabilizzato.

Dichiarazione precompilata

Il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione un’apposita funzione, attivabile tramite il servizio “Situazione Contabile”, che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precom­­pilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento.

In sostanza, la dichiarazione mensile precompilata viene messa a disposizione entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Essa deve essere validata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Soltanto a seguito della validazione, la dichiarazione si considera regolarmente presentata (determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219776).

Versamento mensile

Nell’ambito del regime speciale in argomento, l’imposta è dovuta dall’acquirente UE che ordina e importa le merci. Questi, perciò, paga l’IVA al soggetto che presenta la merce in dogana, il quale può poi effettuare un unico pagamento mensile alle autorità entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

Gli importi dovuti in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell’IVA, sono dunque aggregati su base mensile, in con­si­de­razione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.

Il pagamento deve avvenire entro il 16° giorno del mese successivo a quello di aggregazione me­diante utilizzo della dilazione di pagamento. Come anticipato, il soggetto obbligato deve aver ot­tenuto preventivamente l’autorizzazione.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o con pagamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni, anche prima della presentazione della dichiarazione mensile (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 219778 e circ. 30.6.2021 n. 26).

L’operatore che presenta le merci in dogana versa soltanto l’IVA effettivamente ricevuta nel corso del mese. Tale sistema è volto ad evitare che per i beni non consegnati o non accettati da un clien­te/importatore il dichiarante sia tenuto al pagamento dell’IVA.

Il legislatore italiano ha accolto la possibilità offerta dall’art. 369-vicies septiesbis secondo la qua­le gli Stati membri possono assoggettare i beni importati nel regime speciale all’aliquota IVA “standard”. Infatti, l’art. 70.1 co. 7 del DPR 633/72 prevede che i beni importati nell’ambito del re­gime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria (22%).Aliquota IVA

Ciò consente di facilitare il processo di dichiarazione per i dichiaranti che possono avere difficoltà ad applicare le corrette aliquote IVA su un numero elevato di spedizioni di scarso valore.

Tuttavia, qualora sia prevista, per i beni importati, l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, la per­­sona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura ordinaria di importazione ex
art. 67 del DPR 633/72 al fine di avvalersene.

Tale modalità di riscossione dell’IVA non prevede la redazione della relativa dichiarazione men­sile, in quanto l’imposta viene riscossa all’atto dell’importazione (circ. Agenzia delle Dogane e Mo­nopoli 30.6.2021 n. 26).

In tal caso, il dichiarante riscuoterà l’IVA dall’acquirente tramite il meccanismo abituale di riscos­sione dell’IVA e dovrà modificare la dichiarazione in dogana iniziale per quanto riguarda il tipo di modalità di pagamento, sostituendo il regime speciale con il meccanismo abituale di riscossione dell’IVA (si vedano le Note esplicative della Commissione europea del 30.9.2020).

Beni non consegnati

In caso di mancata consegna o mancata accettazione dei beni da parte dell’acqui­rente/impor­ta­tore, il dichiarante deve conservarne prova al fine di giustificare l’esonero dal pagamento dell’IVA su tali importazioni.

Le merci devono essere riesportate in vista della loro restituzione all’indirizzo del fornitore ori­gi­na­rio o ad altro indirizzo indicato dallo stesso (circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 26).

Obblighi di conservazione

I soggetti che si avvalgono del regime speciale in argomento conservano la documentazione re­lativa alle importazioni a norma dell’art. 39 del DPR 633/72.

La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, deve essere fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

Dichiarazione doganale “ridotta”

Con la circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.6.2021 n. 26 sono state fornite le indicazioni pro­cedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascu­rabile.

Posto che, ai fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell’Unione europea da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale, è stabilito che, per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro provenienti da un territorio o Paese terzo (nonché per le spedizioni di natura non commerciale da un privato a un altro privato) è possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, la modalità dichia­rativa semplificata utilizzando un set di dati ridotto (“Super Reduced Data Set”, c.d. “tracciato H7”), con alcune esclusioni (art. 143-bis del Reg. UE 2446/2015).

La dichiarazione doganale semplificata può essere resa qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, regime ordinario) a condizione che:

  • il valore intrinseco non sia superiore a 150,00 euro, esenti dai dazi doganali ai sensi dell’art. 23 par. 1 del Reg. CE 1186/2009;
  • non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA;
  • non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Per i soggetti che si avvalgono del regime ex art. 70.1 del DPR 633/72, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 (spedizioni di valore trascurabile) e F49 (importazione nell’ambito del regime speciale di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72).