DL 7.5.2024 N. 60 (C.D. DL “COESIONE”)
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La presente Circolare esamina le principali novità contenute nel DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”).
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione agli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) del credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
– gli incentivi finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”;
– gli incentivi per l’avvio di un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
– l’esonero contributivo per le assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– l’esonero contributivo per le assunzioni di under 35 (c.d. “bonus giovani”);
– l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate (c.d. “bonus donne”).

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DL 7.5.2024 N. 60 (C.D. DL “COESIONE”) – premessa:

Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).

Il DL 60/2024 è entrato in vigore l’8.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 60/2024.

Il DL 60/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO – ESTENSIONE ALLE ZLS

L’art. 13 del DL 60/2024 ha previsto l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, anche alle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Ferma restando l’applicabilità, per quanto compatibile, dell’art. 16 co. 2 – 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:
• l’agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a ter-reni e immobili strumentali effettuati dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
• il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024 e non trova applicazione nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell’art. 1 co. 62 della L. 205/2017 (seconda ZLS di una stessa Regione).

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