DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI
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La presente Circolare analizza la disciplina introdotta con il DL 16.2.2023 n. 11, in vigore dal 17.2.2023, come modificata in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38, in materia di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione d’imposta spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– il generale divieto, a decorrere dal 17.2.2023, di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo;
– le deroghe a tale divieto;
– la remissione in bonis per l’opzione di cessione del credito;
– la possibilità di utilizzare il credito in 10 rate annuali; le relative disposizioni attuative sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123;
– la proroga del superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi;
– le interpretazioni autentiche in materia di varianti alla CILA o al diverso titolo edilizio, di stati di avanzamento dei lavori e di remissione in bonis per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico;
– l’obbligo di certificazione SOA, oggetto di chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2023 n. 10;
– le modifiche alla responsabilità solidale per il cessionario;
– il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d’imposta.

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1 PREMESSA

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata, tra l’altro, esclusa la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo”, ex art. 121 del DL 34/2020, dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del decreto).

Numerose novità sono state introdotte in sede di conversione in legge del DL 11/2023, avvenuta con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85.

Entrata in vigore

Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023, mentre la legge di conversione, L. 38/2023, è entrata in vigore il 12.4.2023.

2 PROROGA DEL SUPERBONUS AL 110% PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI AUTONOMI

L’art. 1 del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:

  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

Rimane necessario, a tal fine, che alla data del 30.9.2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

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