DETRAZIONE IRPEF
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La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U. 14.2.2023 n. 37);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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1 Premessa detrazione IRPEF

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna fa­coltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U. 14.2.2023 n. 37), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quin­­di individuato l’importo mas­­simo de­traibile dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), rimasto invariato rispetto all’importo individuato per il 2021.

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­la­zione alla suddetta disciplina.

Con le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13, 8.7.2020 n. 19, 25.6.2021 n. 7 e 7.7.2022 n. 24 sono stati:

  • “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

Obbligo di tracciabilità dall’1.1.2020

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dal­­l’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Parametrazione al reddito complessivo dall’1.1.2020

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 1 co. 629 della suddetta L. 160/2019, dall’1.1.2020 le de­tra­zioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

  • per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

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