Emvas Nessun commento

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 233/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR (D.L. 6 novembre 2021, n. 152).
Il provvedimento, inizialmente composto da 52 articoli, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l’esame parlamentare, conta quasi 100 articoli, ripartiti in 5 Capi.


Pacchetto turismo

La legge di conversione conferma, con qualche modifica, il pacchetto di misure a sostegno del settore turistico, definito agli articoli da 1 a 4.
  • Credito d’imposta e contributo a fondo perduto
L’art. 1, comma da 1 a 17, prevede un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto per il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
Entrambe le agevolazioni sono riconoscibili:
– alle imprese alberghiere;
– alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
– alle strutture ricettive all’aria aperta;
– alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, ivi inclusi, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, i parchi acquatici e turistici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi spettano anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono riconosciuti in relazione a:
– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
– realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali per gli stabilimenti termali;
– interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese sostenute per: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.
Il credito di imposta copre fino all’80% delle spese sostenute, mentre il contributo a fondo perduto è concesso fino ad un importo massimo di 40.000 euroincrementabile:
– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società femminili o giovanili (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
In relazione ai medesimi interventi agevolati, il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabilia condizione che tale cumulo – tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP – non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.
I due incentivi, invece, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto, sarà possibile fruire dei finanziamenti del Fondo nazionale per l’efficienza energetica del finanziamento (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018), a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Per entrambe le agevolazioni sono ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
Il credito di imposta può essere fruito anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. Per gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 e all’articolo 79 del D.L. n. 104/2020, nonché il D.M. 20 dicembre 2017, n. 598, che prevedono un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (con la disposizione in commento è stato soppresso il periodo di imposta 2022), per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto:
– non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
– saranno riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de miminis”, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al “Temporary Framework” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche.
Il credito d’imposta potrà:
– essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, nel rispetto dei limiti generali alle compensazioni, ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e potrà essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi;
– essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. A tal fine, si dovrà fare riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione, per un importo massimo pari al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.
Per l’accesso al credito di imposta e al contributo a fondo perduto dovrà essere presentata apposita domanda in via telematica.
Entrambi gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande.
  • Fondo per le imprese della ristorazione
I commi 17-bis a 17-quinquies, sempre dell’articolo 1, prevedono l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione per sostenerne la ripresa e la continuità.
Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze) a definire le modalità di attuazione ai fini dell’erogazione del contributo, anche attraverso l’Agenzia delle entrate.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI
Con l’articolo 2, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, viene istituita la Sezione Speciale Turismo, per la concessione di garanzie a condizioni di particolare favore:
– alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici);
– ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni.
Saranno ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Le garanzie sono concesse (a titolo gratuito, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro) su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Saranno ammesse alla garanzia anche le operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione
Nell’attività di rilascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo adotterà un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche.
  • Fondo rotativo imprese
All’art. 3, invece, si prevede la costituzione di un Fondo rotativo imprese attraverso cui saranno concessi contributi diretti alla spesa – riconosciuti nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili – per interventi di riqualificazione energeticasostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Gli incentivi sono alternativi al credito di imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), cui possono essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
È demandato ad un decreto del Ministero del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi.
Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
L’articolo 4 introduce un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
Le risorse a disposizione ammontano a 98 milioni di euro.
Il bonus sarà riconosciuto a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
L’incentivo sarà pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito di imposta:
– è utilizzabile per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
– è riconosciuto entro il costo dell’investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Progettazione delle opere pubbliche e affidamento dei contratti pubblici PNRR

Con la legge di conversione entrano in vigore nuove disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche e affidamento dei contratti pubblici PNRR.
In particolare, l’articolo 6-bis stabilisce che, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l’assegnazione delle risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
L’articolo 6-ter, invece, interviene sull’art. 48, comma 3, D.L. n. 77/2021, in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), precisando che, ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta.

Fondo ripresa resilienza Italia

All’art. 8 viene prevista la costituzione del “Fondo Ripresa Resilienza Italia”, del quale lo Stato italiano sarà quotista unico, affidato alla gestione della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Fondo potrà investire in quote di altri “fondi operativi” o “fondi tematici” o “fondi target”, favorendo l’ingresso nel capitale dei destinatari finali (equity), oppure forme di credito o garanzia a favore degli stessi destinatari finali.
Nell’ambito del Fondo viene istituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile”, con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico.
In base a quanto indicato nella relazione illustrativa, il Fondo tematico investirà in tre aree:
– turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi;
– settore business ed offerta turistica top quality;
– turismo sostenibile ed upgrade dei beni mobili e immobili connessi all’attività turistica.

ZES

Novità anche per le Zone economiche speciali (ZES). In particolare, si prevede:
– l’istituzione, presso ogni Commissario straordinario, di uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività presentano il proprio progetto. Lo sportello unico sarà reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità. Fino alla piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica dovranno presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente;
– la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la proposta di istituzione delle zone franche doganali nelle ZES;
– il rafforzamento del ruolo dell’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica.

Risorse idriche

Diventano definitive anche diverse disposizioni in materia di risorse idriche.
In particolare, l’art. 16 prevede:
– l’emanazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, di un decreto per definire i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
– l’aumento delle sanzioni in caso di utilizzo di acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio;
– il divieto di espandere il sistema irriguo esistente se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all’esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale;
– che, nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, si provveda alla valutazione d’impatto, anche cumulativo, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. Inoltre, si prevede il divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono.

Contratti di fornitura di energia elettrica

La legge di conversione contiene anche nuove disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici.
In particolare, l’articolo articolo 16-ter prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
L’ARERA dovrà adottare disposizioni per assicurare l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. Qualora alla data del 1° gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del D.Lgs.n. 210/2021, ai clienti vulnerabili e in povertà energetica continueranno ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi che saranno definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica.
Con la modifica dell’articolo 11, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 210/2021, ai fini della concessione da parte dei fornitori di misure agevolative in favore dei clienti vulnerabili non è più necessaria una espressa richiesta di quest’ultimi. Per l’individuazione dei clienti vulnerabili con disabilità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 210/2021, l’ARERA dovrà definire le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

Procedimento di valutazione ambientale strategica

Via libera alla riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (articolo 18).
Con una modifica all’articolo 12 del Codice dell’Ambiente, si prevede che qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve specificare i motivi principali di tale decisione e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute.
Intervenendo poi sull’articolo 13 del Codice dell’Ambiente, si dispone che il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi tenga conto anche di quelli transfrontalieri e che l’autorità competente, oltre ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e ai quali trasmettere il rapporto preliminare per acquisire i contributi, provveda anche alla loro selezione.

Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

Il provvedimento introduce alcune novità in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
In particolare, l’articolo 19, intervenendo sull’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 49/2014, prevede che:
– la prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici – sulla base delle previsioni del disciplinare tecnico stabilito dal GSE – deve essere riferirsi alla gestione dei RAEE derivanti da AEE (apparecchiature Elettriche e Elettroniche) di fotovoltaico incentivate precedentemente alla entrata in vigore della presente disposizione relativamente al I, II, III, IV e V Conto Energia;
– nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.

Multe per chi rifiuta i pagamenti elettronici

Diventa ufficiale l’introduzione di sanzioni per i negozianti e i professionisti che rifiutano i pagamenti elettronici POS (art. 19-ter).
Dal 1° gennaio 2023, chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con una carta di pagamento (carta di debito e carta di credito) è passibile di una sanzione amministrativa minima di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Comunicazione obbligatoria del lavoro per i rider

Con la legge di conversione entra in vigore l’obbligo di comunicazione per tutti i rapporti di lavoro intermediato dalle piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 27, comma 2-decies).
Tale comunicazione, che dovrà essere trasmessa secondo le modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro del Lavoro, dovrà essere effettuata dal committente della prestazione d’opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l’obbligo può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d’opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Diventano efficaci anche tutte le novità attinenti alla disciplina relativa alla composizione negoziata della crisi d’impresa, proceduta introdotta dal D.L. n. 118/2021 ed operativa dal 15 novembre 2021 che consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
In particolare:
– l’art. 30-ter disciplina l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche. Viene infatti stabilito che la piattaforma è collegata alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Agente della riscossione. In tal modo l’esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall’imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate;
– con l’art. 30-quater si prevede che i creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali;
– con l’art. 30-quinquies si dispone l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elaborerà un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Restano inoltre ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri. Sarà un decreto (di natura non regolamentare) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, a definire le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati.

Alert dei creditori pubblici qualificati

Via libera alle nuove disposizioni procedurali per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle EntrateINPS e Agente della Riscossione).
In particolare, l’art. 30-sexies prevede che sia segnalato all’imprenditore e, qualora esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale):
– dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
– dall’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
– dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.
Le segnalazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
– dall’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
– dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.
La predetta segnalazione all’imprenditore dovrà contenere, se ne ricorrono i presupposti, l’invito a chiedere la composizione negoziata.
Le disposizioni si applicano:
– per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– per l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
– per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Ulteriori disposizioni

Tra le altre disposizioni:
– il rifinanziamento per 100 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023, 15 milioni di euro per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per l’anno 2025) del Fondo turismo istituito dall’art. 178 del D.L. n. 34/2020, finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato (art. 3-bis);
– lo stanziamento di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, per il Fondo Nuove Competenze, di cui all’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (art. 10-bis);
– la previsione che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefìci economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS), mediante l’utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all’attribuzione dei benefìci di cui sopra sono affidati a PagoPa (art. 28-bis);
– la modifica della disciplina del credito d’imposta per investimenti nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, istituito dall’art. 18-quater del D.L. n. 8/2017, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (art. 43-ter);
– le novità per i contratti di spedizione e trasporto (art. 30-bis);
– le modifiche al Codice antimafia (articoli da 48 a 49-bis).