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La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione del contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1 co. 30-bis del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– i requisiti di accesso al contributo;
– la determinazione del contributo;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per accedere al contributo, entro il termine del 13.12.2021;
– le modalità di erogazione del contributo.

Premessa

L’art. 1 co. 30-bis del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, ha esteso l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “So­stegni”) e dall’art. 1 co. 5 – 13 dello stesso DL 73/2021 (contributo “alternativo” per attività sta­gio­nali del DL “Sostegni-bis”) ai soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so ai suddetti contributi;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”);
  • siano in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” (di cui all’art. 1 del DL 41/2021) o del contributo a fondo perduto “alternativo” per attività stagionali del DL “Sostegni-bis” (art. 1 co. 5 – 13 del DL 73/2021).

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva, rispettivamente, al 23.3.2021 per il contributo “Sostegni” (data di entrata in vigore del DL 41/2021) o al 26.5.2021 per il contributo attività stagionali “Sostegni-bis” (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 31.12.2019 (ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto e dei soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l’attività svolta dal soggetto confluito);
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Calo del fatturato

Con riferimento al requisito del calo del fatturato, si ricorda che:

  • il contributo “Sostegni” spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019;
  • il contributo attività stagionali “Sostegni-bis” spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

Determinazione del contributo

A seconda dei requisiti posseduti, i soggetti interessati possono richiedere (cfr. istruzioni per la compilazione dell’istanza):

  • il solo contributo “Sostegni”; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del contributo “Sostegni” e del contributo automatico “Sostegni-bis”;
  • il solo contributo attività stagionali “Sostegni-bis”; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo attività stagionali “Sostegni-bis”;
  • entrambi i contributi “Sostegni” e attività stagionali “Sostegni-bis”; in questo caso, a valle del­l’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo automatico “Sostegni-bis”.

Contributo “sostegni”

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto “Sostegni”, l’ammontare dei contributi è determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

In tal caso sarà erogato anche il contributo automatico del “Sostegni-bis”, qualora ne ricorrano le condizioni previste.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31.12.2018, il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 20% (fermo restando il riconoscimento del contributo mi­nimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
  • nel caso in cui, invece, la suddetta differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributo attività stagionali “sostegni-bis

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto alternativo per attività sta­gionali “Sostegni-bis” e che richiedono anche il contributo “Sostegni”, viene applicata la per­cen­tuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

In tal caso, non viene riconosciuto il contributo automatico del DL “Sostegni-bis”.

Per i soggetti che non richiedono il contributo “Sostegni”, la percentuale applicata è invece del 30%.

Importo massimo

L’importo massimo del contributo è comunque pari a 150.000,00 euro.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­cessive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Il richiedente può richiedere i contributi della presente istanza solo qualora i predetti massimali non siano superati per almeno una delle due sezioni per le quali il richiedente possiede i requisiti.

Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 13.10.2021 n. 268440.

Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • l’indicazione che i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro;
  • una sezione contenente i requisiti richiesti per accedere al contributo “Sostegni” e una sezione relativa ai requisiti per accedere al contributo attività stagionali “Sostegni-bis”;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 14.10.2021 al 13.12.2021;
  • direttamente o tramite un interme­dia­rio;
  • in via telematica, tramite l’applicazione desktop telematico.

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che inten­dono presentare l’istanza per il contributo attività stagionali “Sostegni-bis” devono aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

RICEVUTE

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’av­venuto mandato di pagamento dei contributi (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’even­tua­le scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;
  • successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

  • fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione dei mandati di pagamento o del riconoscimento dei contributi come credito d’imposta;
  • entro il suddetto termine del 13.12.2021.

Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’im­po­sta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Irrilevanza fiscale dei contributi

I contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle im­poste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi;
  • ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché ai dati delle dichiara­zioni IVA e dei redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­mento delle sanzioni.