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La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti di dicembre relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali;
– la proroga del termine di versamento degli acconti;
– la proroga del termine per la regolarizzazione dei versamenti IRAP;
– la proroga del termine per il versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione dei ruoli” e al “saldo e stralcio”;
– le novità in materia di dilazione dei ruoli;
– l’estensione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 agli agenti e rappresentanti di commercio;
– l’estensione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 per la filiera della ristorazione;
– le ulteriori indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e per i collaboratori sportivi;
– le novità in materia di integrazione salariale.

1 premessa

Con il DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), pubblicato sulla G.U. 30.11.2020
n. 297, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese e lavoratori a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 

Il DL 157/2020 è entrato in vigore il 30.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le altre principali novità contenute nel DL 157/2020, diverse da quelle in materia di proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP e di esonero dal versamento del saldo IMU, che sono state oggetto di precedenti circolari.

 

Il DL 157/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 sospensione dei versamenti di DICEMBRE per iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati E CONTRIBUTI

Con l’art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.

2.1 Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta.
  • ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

 

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
  • il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

2.2 Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

 

Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

2.3 Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

2.3.1 Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
  • nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

2.3.2 Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

  • che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
  • aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019.

 

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

2.3.3 Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’at­ti­vità di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

 

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:

  • “zone arancioni”, le Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
  • “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombar­dia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

2.3.4 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’at­tività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

2.4 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

3 proroga del termine di versamento degli acconti

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’art. 1 co. 1 – 4 del DL 157/2020 ha posticipato al 10.12.2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30.4.2021) il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30.11.2020.

Per effetto di tale proroga, il quadro dei suddetti termini di versamento si presenta articolato.

In pratica, è possibile enucleare le seguenti quattro categorie di contribuenti:

  • soggetti ISA;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione estranei agli ISA:
  • con determinati parametri “quantitativi”;
  • oppure svolgenti attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, a prescindere dai parametri “quantitativi”;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione diversi dai precedenti;
  • contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione.

3.1 Soggetti ISA

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento al 30.4.2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020.

3.1.1 Condizioni per fruire della proroga

Per tali soggetti la proroga si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’an­no 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stes­so periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

3.1.2 Ristoratori ubicati nelle c.d. “zone arancioni”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratte­riz­zate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordi­nanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del
DL 149/2020, in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica (si tratta, in pratica, delle c.d. “zone arancioni”).

Rispetto a quella diffusa in bozza il 30.11.2020, la versione definitiva del DL 157/2020 ha stabilito che tali aree devono essere identificate in base alla situazione esistente alla data del 26.11.2020. Pertanto, ai fini della proroga in esame, costituiscono “zone arancioni” le Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia (ordinanze del Ministro della Salute 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020).

3.1.3 Soggetti ubicati nelle c.d. “zone rosse”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

  • esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epi­de­miologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al mede­simo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla stessa data del 26.11.2020, con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

 

Si tratta, in pratica, delle c.d. “zone rosse”, costituite, ai fini della proroga in esame, dalle Regioni Valle d’Aosta, Lombar­dia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ordinanze del Ministro della Salute 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020).

3.2 Imprese e professionisti estranei agli ISA con determinati parametri quanti­tativi o limitazioni nell’attività

Beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti estranei agli ISA che:

  • operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­­montare dei ricavi o compensi 2019;
  • ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

3.3 Imprese e professionisti diversi dai precedenti

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10.12.2020.

4 Regolarizzazione dei versamenti IRAP

L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell’agevolazione con le disposizioni comunitarie.

Il termine per procedere alla regolarizzazione, originariamente fissato al 30.11.2020, è stato spostato al 30.4.2021 dall’art. 1 co. 6 del DL 157/2020.

4.1 Esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020

L’art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni Pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

 

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Ciò significa, tra l’altro, che, ove il contribuente, oltre alla misura in esame, fruisca di uno o più de­gli altri benefici previsti dal DL 34/2020, il rispetto della soglia massima di aiuto (800.000,00 euro) andrà verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate.

Allo stato attuale, per le imprese facenti parte di un gruppo, appare dubbio se il rispetto del suddetto limite di 800.000,00 euro debba essere verificato a livello di singola impresa o di gruppo.

4.2 Novità del dl 157/2020

Poiché il dubbio interpretativo di cui sopra non ha potuto essere risolto entro il 30.11.2020, la scadenza per fruire della sanatoria è stata posticipata al 30.4.2021, nell’attesa di una soluzione a livello comunitario.

Pertanto, entro tale data, potrà essere corrisposta, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, l’imposta originariamente non versata e che, invece, sarebbe stata dovuta per il mancato rispetto dei suddetti limiti e condizioni comunitari.

5 novità in materia di “rottamazione dei ruoli” e di “saldo e stralcio”

Negli anni passati il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni dei ruoli”, oltre al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti, il cui accesso era subordinato alla presentazione di una domanda a pena di decadenza.

 

Il DL 157/2020 non prevede la riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli oppure per il saldo e stralcio degli omessi versamenti, ma solo un’ulteriore posticipazione del pagamento delle rate che scadono nel 2020.

 

Si rammenta che, in base alla normativa ordinaria, qualsiasi inadempienza inerente alle rate da rottamazione dei ruoli o saldo e stralcio determina la decadenza dal beneficio, e ciò consiste nella riemersione del debito anche a titolo di sanzioni e interessi di mora e nell’impossibilità di dilazionare il debito.

È tuttavia ammessa una tolleranza di 5 giorni per i ritardi.

5.1 posticipazione delle rate che scadono nel 2020

Prima del DL 157/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli (inclusa quella inerente a dazi doganali e IVA all’importazione) e al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, in scadenza nel 2020, andavano pagate entro il 10.12.2020.

 

Per effetto dell’art. 4 del DL 157/2020, la scadenza viene posticipata all’1.3.2021. Non è ammessa la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Tali rate andranno pagate in unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

5.2 dilazione delle somme

Se il debitore, al 31.12.2019, risultava decaduto da una rottamazione dei ruoli concessa in base alle diverse normative che si sono succedute nel corso degli anni, è possibile, in deroga alla disciplina ordinaria, presentare domanda di rateazione.

 

Non è previsto un termine per la presentazione della domanda.

6 novità in materia di dilazione dei ruoli

L’art. 7 del DL 157/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina di dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73.

 

Il debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento, oppure un accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS i cui crediti sono già stati affidati in riscossione, può infatti chiedere una dilazione del debito.

Di norma, salvo situazioni eccezionali, la dilazione viene accordata per un massimo di 72 rate mensili.

 

La decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

 

Il DL 157/2020 stabilisce che la presentazione della domanda, sino all’eventuale rigetto o all’even­tuale decadenza, sospende i termini di prescrizione.

6.1 procedure esecutive e cautelari

Pagata la prima rata del piano di dilazione, le procedure esecutive in corso si estinguono, salvo siano in stato irreversibile (esempio, avvenuta aggiudicazione).

 

La dilazione non può essere concessa se è in corso la procedura di blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

 

Presentata domanda di dilazione, non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi, ipo­teche), ferma restando la validità di quelle in essere.

 

6.2 istanze presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la decadenza non si verifica, come di consueto, per il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, ma di dieci rate del piano.

 

Inoltre, se il debito è fino a 100.000,00 euro (e non, come a regime, fino a 60.000,00 euro), per ac­cedere alla dilazione è sufficiente l’istanza, senza la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

6.3 decadenza da precedenti dilazioni

I debitori che, in data antecedente all’8.3.2020, sono decaduti da una dilazione, possono essere riammessi se presentano domanda entro il 31.12.2021.

 

Non è necessario, a tal fine, pagare tutte le rate insolute.

7 proroga versamenti del prelievo erariale unico (PREU)

L’art. 5 del DL 157/2020 stabilisce che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020, scaduti il 22.11.2020, sono effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza al 18.12.2020.

La restante quota, pari all’80%, può essere versata in 6 rate mensili di pari importo, di cui:

  • la prima rata entro il 22.1.2021;
  • le quattro rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo;
  • l’ultima rata entro il 30.6.2021.

Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

8 Contributo a fondo perduto del DL 137/2020 – estensione agli agenti e rappresentanti di commercio

L’art. 6 del DL 157/2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”) ai soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 157/2020, di seguito riportato.

 

Codice ATECO Descrizione
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili – lubrificanti
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia – scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature e accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
Codice ATECO Descrizione
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

 

Per il calcolo del contributo, è prevista un’unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.

9 Contributo a fondo perduto del “fondo ristorazione” – estensione platea dei beneficiari

L’art. 21 del DL 157/2020 modifica il contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 (c.d. “Fondo ristorazione”), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e ali­mentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

9.1 ampliamento dei soggetti beneficiari

Il contributo in esame viene ora riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:

  • 20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
  • 10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

 

L’agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.

 

Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:

  • 10.11 (ristorazione con somministrazione);
  • 21.00 (catering per eventi, banqueting);
  • 29.10 (mense);
  • 29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

9.2 nuovo termine di presentazione delle domande

Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’avviso 25.11.2020 n. 9338547, le domande per il contributo di cui all’art. 58 del DL 104/2020 possono essere presentate:

  • fino al 15.12.2020;
  • in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it);
  • oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.

9.3 Incumulabilità con il contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri storici turistici

Si ricorda che il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del
DL 104/2020, non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività econo­miche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici, di cui al successivo art. 59.

 

Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.

10 INDENNITÀ per lavoratori del turismo e dello spettacolo e per collaboratori sportivi

Sono riconosciute ulteriori indennità in favore delle categorie di lavoratori di seguito indicate.

10.1 Indennità erogate dall’inps

Per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall’art. 15 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), l’art. 9 co. 1 del DL 157/2020 riconosce un’ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall’INPS.

Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000,00 euro, sono riconosciute ai lavoratori ap­partenenti alle categorie già contemplate dal DL 137/2020 che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda. Nello specifico, si tratta dei lavoratori, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle se­guenti categorie (art. 9 co. 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020):

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regi­me di somministrazione;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

  • non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
  • non sono imponibili ai fini IRPEF.

 

Ove si rendano necessarie, le nuove domande dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 15.12.2020.

10.2 INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”

L’art. 11 del DL 157/2020 riconosce, per il mese di dicembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a novembre 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per dicembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 7.12.2020.

11 Misure in materia di integrazione salariale

L’art. 13 del DL 157/2020 stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno or­dinario e CIG in deroga) con causale emergenziale COVID-19 previsti dall’art. 1 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), vanno riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”).

Tale disposizione pone dunque rimedio ad una criticità emersa con l’art. 12 co. 2 del DL 149/2020, con cui si estendeva anche ai lavoratori in forza al 9.11.2020 la possibilità di accedere ai trattamenti di cassa integrazione COVID-19 di cui all’art. 12 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”).

In particolare, dal combinato disposto delle due norme si desumeva, da un lato, che l’estensione ai lavoratori in forza al 9.11.2020 fosse limitata alle sole 6 settimane del DL 137/2020 e non anche a quelle del DL 104/2020, dall’altro, che i datori di lavoro potessero fruire delle 6 settimane del DL 137/2020 solo dopo essere stati interamente autorizzati alle ulteriori 9 settimane di cui all’art. 1 co. 2 del DL 104/2020.

Tale combinazione di norme avrebbe pertanto procurato un danno sociale rilevante nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 13.7.2020, i quali non avrebbero potuto fruire delle 6 settimane del DL 137/2020.

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