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La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la rideterminazione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020;
– il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle Regioni “rosse”;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione della seconda rata IMU 2020 per gli immobili ubicati nelle Regioni “rosse” in cui si esercitano attività sospese;
– l’estensione dell’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le novità in materia di integrazione salariale;
– il bonus baby-sitting.

Premessa

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020, con l’esclusione delle novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi e di proroga degli acconti fiscali, che sono state oggetto delle precedenti circolari.

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del DL 137/2020 e nuovo contributo per i centri commerciali

Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono previste alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020, al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Soggetti beneficiari

Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.

A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:

  • gli Internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%.
  • le attività di fotoreporter (codice ATECO 742011), le lavanderie industriali (codice ATECO 960110) e i corsi di danza (codice ATECO 855201), con quota percentuale del 100%;
  • i corsi sportivi e ricreativi (codice ATECO 855100), le attività dei musei (codice ATECO 910200), delle biblioteche (codice ATECO 910100), dei luoghi e monumenti storici (codice ATECO 910300), con quota percentuale del 200%.

Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%

 

Codice ATECO Percentuale
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat-tenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi NCA 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive NCA 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

Estensione dei codici ATECO

Con uno o più DM possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO (art. 8 co. 5 del
DL 149/2020).

Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. regioni “arancione” o “rosse”

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si tratta delle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”).

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

  • gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
  • alberghi (codice ATECO 551000).

In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

Individuazione delle Regioni “arancione” o “rosse”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate:

  • Regioni “arancione”, le Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  • Regioni “rosse”, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore ag­gior­na­mento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

Contributo per gli operatori nei centri commerciali

Nell’anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto (nel limite di spesa di 280 milioni di euro) ai seguenti soggetti, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020:

  • operatori con sede operativa nei centri commerciali;
  • operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.

Quanto alla misura, viene disposto che:

  • se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nel suddetto Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020;
  • qualora l’attività prevalente non rientri nel suddetto Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

LIMITI COMUNITARI

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle c.d. regioni “rosse”

Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

Individuazione delle Regioni “rosse”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:

  • le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
  • la Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

Determinazione del contributo

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.

Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati.

Limiti comunitari

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Con l’art. 4 del DL 149/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone), di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”):

  • alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020; si veda il precedente § 3.1), nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12);
  • che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;
  • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il fatto che il DL 149/2020 rinvii, per la definizione del credito d’imposta, all’art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe implicare che:

  • anche il “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente;
  • per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall’art. 8 del DL 137/2020), sicché, ad esempio, il credito dovrebbe spettare solo il presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Pertanto, ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”, spetta, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d’imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto d’azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Ampliamento del credito d’imposta di cui all’art. 8 del DL 137/2020

Inoltre, si segnala che l’art. 1 del DL 149/2020 ha sostituito l’Allegato 1 al DL 137/2020, ampliando l’elenco di codici ATECO in esso indicati (si veda il precedente § 2.1), con l’effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni di cui all’art. 8 del DL 137/2020.

Individuazione delle Regioni “rosse”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:

  • le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
  • la Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

Limiti comunitari

Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 149/2020 sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

Abolizione seconda rata IMU DEL 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese

Per effetto dell’art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni “rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell’Al­legato 2 al DL 149/2020 (si veda il precedente § 3.1), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).

Individuazione delle Regioni “rosse”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:

  • le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
  • la Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

Limiti comunitari

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

Estensione Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

L’art. 21 del DL 149/2020 estende l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 16 del DL 137/2020, anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Il beneficio trova applicazione nei confronti degli stessi soggetti individuati dal citato art. 16, vale a dire aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

In particolare, rientrano nell’esonero i soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del DL 149/2020, di seguito riportato.

Codice ATECO Descrizione
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni delimitate)
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Limiti comunitari

L’esonero contributivo in esame è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Abolizione dello specifico contributo a fondo perduto

L’art. 21 co. 3 del DL 149/2020 ha abrogato l’art. 7 del DL 137/2020, che prevedeva, tramite l’ema­nazione di un apposito decreto interministeriale (non avvenuta), il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Misure in materia di integrazione salariale covid-19

Con l’art. 12 co. 1 del DL 149/2020 vengono prorogati al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti COVID-19 di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del
DL 18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano nel mese di settembre 2020.

Viene conseguentemente abrogato il co. 7 dell’art. 12 del DL 137/2020, che aveva fissato al 31.10.2020 il predetto termine decadenziale.

Il co. 2 dell’art. 12 del DL 149/2020 amplia invece la platea dei beneficiari dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, includendo nel novero anche i lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del medesimo DL 149/2020.

In precedenza, si ricorda, i trattamenti in questione erano destinati ai lavoratori in forza al 13.7.2020.

INDENNITÀ in favore di collaboratori sportivi

L’art. 17 del DL 137/2020 ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, l’art. 28 del DL 149/2020 ha disposto che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.

Presentazione delle domande

L’indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

Congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

L’art. 13 del DL 149/2020 ha disposto, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), il diritto a fruire di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 3.11.2020, per l’intera durata di tale sospensione.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 (fatta eccezione del relativo co. 2), nonché la contribuzione figurativa.

La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92):

  • che risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.

Bonus baby-sitting

L’art. 14 del DL 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di mas­sima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), nelle quali sia stata disposta la so­spensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di tale sospensione.

Il beneficio è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori (anche affidatari) iscritti:

  • alla Gestione separata INPS ex 2 co. 26 della L. 335/95;
  • oppure alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).

La fruizione del bonus è riconosciuta:

  • se la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile;
  • alternativamente ad entrambi i genitori;
  • se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio:

  • è erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017), nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro;
  • è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1 co. 355 della L. 232/2016);
  • non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari;
  • è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.

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56.13112020_emergenza_epidemiologica_da_coronavirus_dl_9_11_2020_n_149_c_d (1)