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SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico 

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a fa­vo­re di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
  • gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della do­cumen­ta­zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patri­monio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud­detta documentazione;
  • gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che com­pete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
  • gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

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