APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI ASSICURATORI
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La presente Circolare esamina l’abolizione dell’esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione, stabilita dall’art. 1 co. 89 – 90 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) a decorrere dall’1.4.2024, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 21.3.2024 n. 7.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le ipotesi in cui diventa applicabile la ritenuta;
– la decorrenza della nuova disciplina dall’1.4.2024;
– la possibilità di richiedere, entro il 16.4.2024, l’applicazione della ritenuta in misura ridotta;
– i conseguenti adempimenti del sostituto d’imposta.

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APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO – premessa:

L’art. 1 co. 89 – 90 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha eliminato le ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Con la circolare 21.3.2024 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla decorrenza e sull’ambito applicativo del venir meno del regime di esonero.

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