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Il pacchetto IVA e-commerce che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021 cambia le soglie di franchigia per le importazioni di beni di basso valore da Paesi terzi e le modalità per effettuare la dichiarazione in dogana. Mentre viene abolita la soglia di esenzione dall’IVA, pari a 22 euro per l’Italia, rimangono invariate l’esenzione daziaria e le esclusioni per alcune categorie di prodotti. Viene inoltre previsto un regime semplificato di importazione IOSS, che ha un impatto diretto per gli operatori economici (fornitori/marketplace), in termini di procedure di sdoganamento e modalità di pagamento dell’IVA e vantaggi per i destinatari delle spedizioni, che pagano l’IVA dovuta direttamente all’atto dell’acquisto del bene, con maggior trasparenza e certezza del prezzo finale dell’acquisto on-line.


L’abolizione della soglia di 22 euro per l’esenzione dall’IVA all’importazione prevista nel pacchetto IVA e-commerce è la modifica con il maggiore impatto sugli adempimenti doganali per gli operatori economici e per i cittadini che effettuano acquisti tramite i canali di e-commerce. Come risultato di ciò, dal 1° luglio 2021 tutti i beni importati nell’UE, indipendentemente dal loro valore, saranno soggetti a IVA. Resta invece invariata la soglia di esenzione dal pagamento dei dazi all’importazione per spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro, definite anche spedizioni di basso valore, come riepilogato nella seguente tabella.
Soglie di esenzione dall’IVA nazionale e dai dazi prima e dopo il 1° luglio 2021
Valore dei beni importati per spedizione
Ante 1° luglio 2021
Dal 1° luglio 2021
≤ 22 euro
Esenzione dall’IVA
Esenzione dai dazi
IVA dovuta
Esenzione dai dazi
> 22 euro e
≤ 150 euro
IVA dovuta
Esenzione dai dazi
IVA dovuta
Esenzione dai dazi
> 150 euro
IVA dovuta
Dazi dovuti
IVA dovuta
Dazi dovuti
Il pagamento dell’IVA è dovuto nello Stato membro dell’Unione in cui ha luogo l’importazione o verso il quale i beni vengono spediti o trasportati. Sono esclusi da queste franchigie i beni soggetti ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi, prodotti energetici).
Resta invece applicabile anche dopo il 1° luglio 2021 l’esenzione IVA per le spedizioni C2C, da privato a privato, prive di carattere commerciale e senza pagamento di corrispettivi (per esempio, regali), per un valore fino a 45 euro. Queste spedizioni devono avere natura occasionale e contenere solo merci destinate all’uso personale o familiare del destinatario.
Nel decreto legislativo di recepimento della normativa unionale (approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021), si prevede (art. 6) l’eliminazione dal 1° luglio 2021 dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di valore intrinseco non superiore a 22 euro per spedizione, mediante l’abrogazione dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Economia 5 dicembre 1997, n. 489. Rimane in vigore l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Cosa significa “valore intrinseco”

Da un punto di vista doganale, il valore intrinseco è il prezzo pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, tranne nel caso in cui questi costi siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed esclusa qualsiasi altra imposta o tassa riscossa dalle autorità doganali (tra cui l’IVA all’importazione).
Per le merci prive di carattere commerciale, per esempio, in caso di “acquisti C2C”, il valore intrinseco è il prezzo che sarebbe stato pagato per le stesse merci se fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.
Esempio
Una fattura di vendita di beni indica l’importo totale del prezzo pagato suddiviso tra prezzo della merce e costo del trasporto. L’importo dell’IVA è indicato separatamente:
– Prezzo dei beni: 145 euro
– Spese di trasporto: 15 euro
– IVA (22 %): 35,20 euro
– Totale fattura: 195,20 euro
Le spese di trasporto sono fatturate separatamente, quindi è possibile escluderle dal valore intrinseco, che coincide con il prezzo dei beni, pari a 145 euro, IVA esclusa. Il totale fatturato è pari a 195,20 euro, ma dato che il valore intrinseco non supera la soglia di 150 euro, è possibile ricorrere all’IOSS, descritto di seguito. Essendo sottosoglia anche per la franchigia dai dazi, pari a 150 euro, non verrà applicato dazio all’importazione. L’IVA viene invece applicata sul valore totale della vendita, comprensivo delle spese di trasporto.

Nuovo regime di importazione IOSS

Dal 1° luglio 2021, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di beni di basso valore è stata creata una importante semplificazione per l’importazione nell’UE a seguito di vendite a distanza di beni di valore non superiore a 150 euro, secondo lo schema dello sportello unico centralizzato e digitale IOSS (Import One Stop Shop), estensione del sistema MOSS (Mini One Stop Shop), come stabilito nel Titolo XII, capitolo 6, sezione 4, della Direttiva IVA, modificata dalla direttiva del Consiglio (UE) 2017/2455. L’entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. In alternativa all’IOSS, adottabile su base volontaria e previa registrazione, è possibile avvalersi di una procedura semplificata di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione.
In caso di vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi e destinati ad acquirenti nell’UE, il nuovo regime IOSS consente di riscuotere direttamente dall’acquirente l’IVA sui beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni. Se si ricorre all’IOSS, l’importazione nell’UE dei beni di basso valore è esente da IVA, in quanto la stessa è già stata corrisposta come parte del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente.

Vantaggi dell’IOSS

L’IOSS può essere adottato su base volontaria per dichiarare le vendite a distanza effettuate dal 1° luglio 2021 e da quel momento garantisce alcuni importanti vantaggi, sia per il venditore che per l’acquirente:
– transazione trasparente per l’acquirente, in termini di costi da sostenere, dato che al momento dell’acquisto on-line paga un prezzo comprensivo di IVA;
– certezza del prezzo totale da versare per i beni importati nell’UE da Paesi terzi (comprensivo di IVA e, in linea di principio, anche del costo di sdoganamento);
– rapido sdoganamento e immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali;
– consegna celere dei beni all’acquirente;
– semplificazioni logistiche, in quanto i beni possono entrare nell’UE ed essere immessi in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello della loro destinazione finale.
Il nuovo regime di importazione può essere così rappresentato:
IOSS: schema di sintesi
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I soggetti registrati nell’IOSS applicano l’IVA quando vendono a distanza merci destinate agli acquirenti nell’UE, ancor prima dell’introduzione fisica dei beni nel territorio doganale dell’Unione. L’aliquota IVA applicata è quella in vigore nello Stato membro in cui le merci vengono consegnate e immesse in consumo.

Nuove procedure di import per nuove semplificazioni

Le procedure di importazione nell’ambito del nuovo regime prevedono l’invio della dichiarazione doganale di importazione in formato elettronico con un set di dati ridotti, in attuazione dell’art. 143 bis del Regolamento delegato UE 2446/2015 e dell’allegato B, colonna H7, a condizione che le merci non siano soggette a divieti o restrizioni.
A questo scopo, è in atto la reingegnerizzazione del sistema informativo doganale nazionale, per gli adeguamenti del sistema di importazione alle novità del pacchetto IVA e-commerce e per l’implementazione graduale di ulteriori facilitazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione, tra cui la dichiarazione semplificata, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante EIDR (Entry Into Declarant’s Records), lo sdoganamento centralizzato nazionale, come chiarito nella circolare n. 18/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. 137884 del 7 maggio 2021.