La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi della riduzione dal 2% all’1,6% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2026, stabilita con il DM 10.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289).
In particolare, la diminuzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.#RIDUZIONE #TASSODIINTERESSE #DIMINUZIONE #RAVVEDIMENTOOPEROSO
TASSO DI INTERESSE LEGALE – riduzione all’1,6% del tasso di interesse legale:
Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,6% si applica dall’1.1.2026.
Effetti ai fini fiscali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
- allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
- all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5%, dall’1.1.2024 al 31.12.2024;
- al 2%, dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- all’1,6%, dall’1.1.2026 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto l’1.12.2025, che verrà effettuato il 20.2.2026, comporta l’applicazione del tasso legale:
- del 2%, per il periodo 2.12.2025 – 31.12.2025;
- dell’1,6%, per il periodo 1.1.2026 – 20.2.2026.
Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime
La riduzione all’1,6% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2016 n. 17, § 2.1); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218 (che rimanda all’art. 8 del DLgs. 218/97); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 48, 48-bis e 48-bis1 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima (art. 48-ter del DLgs. 546/92, che rimanda all’art. 8 del DLgs. 218/97).
“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2025 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2% in vigore nel 2025, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.
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