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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.59/2019

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi;
– il contrasto alle indebite compensazioni nel modello F24;
– la proroga della compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo;
– la tassazione dei dividendi percepiti da società semplici;
– la misura degli acconti dovuti;
– le nuove scadenze, dal 2021, per la consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta, per le comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni e per i modelli 730;
– il regime IVA delle prestazioni didattiche;
– la fatturazione elettronica;
– la “lotteria degli scontrini”;
– il contrasto alle frodi in materia di accise;
– i limiti all’utilizzo dei contanti;
– le violazioni tributarie penalmente rilevanti.


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Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1 ottobre 2019



Le sanzioni sulla ritardata fatturazione riprendono il loro corso naturale a partire dal 1° ottobre 2019. Termina definitivamente il periodo di moratoria introdotto per agevolare i primi mesi di decorrenza del nuovo obbligo, grazie al quale – sino al 30 giugno – è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre i termini di legge, ma comunque entro il termine per la liquidazione periodica di periodo. Nel caso in cui, invece, la fattura è stata emessa entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione è stata ridotta dell’80%, moratoria questa che, per i soggetti mensili, è stata estesa sino al 30 settembre.

Cosa cambia dal 1 ottobre 2019?

A partire dal 1° ottobre 2019, le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate.
La norma, in questo caso, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al comma 1 prevede:
  • in caso di violazioni sugli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
  • alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta;
  • la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, al comma 2, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).

E’ tuttavia possibile ravvedere spontaneamente le suddette sanzioni con le seguenti riduzioni:

  1. 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
  2. 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  3. 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione;
  4. 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione.

Vale infine la pena di ricordare che le fatture differite devono essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita si potrà indicare come data fattura il giorno di fine mese (ad esempio 30 settembre, ancorché i DDT del mese di settembre siano riferiti a date precedenti a quella di fine mese).

Nota per i contribuenti trimestrali:

Possono beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione anche le fatture emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se sono trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).

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Approfondimento n.2/2019 – Fatturazione elettronica: novità

Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all’articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre alla “data di emissione”, la “data di effettuazione dell’operazione”, quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro dieci giorni (dodici con la conversione in legge del DL 34/2019) dalla data di effettuazione dell’operazione stessa.
Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture, i cui punti principali sono commentati di seguito.

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Circolare di studio n. 36/2019

La presente Circolare analizza le novità in materia fiscale contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP;
– la riforma della disciplina della c.d. “mini-IRES”;
– la reintroduzione dei super-ammortamenti;
– la detassazione dei canoni di locazione non percepiti;
– l’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU;
– l’ampliamento dei termini per l’emissione della fattura;
– i termini di trasmissione telematica dei corrispettivi;
– la cedibilità dei crediti IVA trimestrali;
– le semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento;
– l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte dei contribuenti in regime forfetario;
– la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici;
– la soppressione delle sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca;
– le locazioni brevi e le attività ricettive;
– il ravvedimento operoso parziale;
– la riapertura della definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi;
– gli impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni;
– la proroga a regime del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI;
– la semplificazione della disciplina del Patent box;
– il regime fiscale degli “impatriati”, dei ricercatori e docenti e dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia;
– la fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino;
– le vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica;
– il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili;
– le agevolazioni fiscali per le operazioni di valorizzazione edilizia.

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Circolare di studio n. 33/2019

La presente Circolare analizza gli ulteriori principali chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.6.2019 n. 14.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– gli esoneri soggettivi e oggettivi;
– la fatturazione delle prestazioni sanitarie;
– i nuovi termini per l’emissione delle fatture “immediate”, ulteriormente modificati in sede di conversione del DL 34/2019 (c.d. “decreto crescita”);
– l’annotazione delle fatture emesse;
– l’autofattura e l’inversione contabile;
– l’esercizio della detrazione IVA;
– l’applicazione dell’imposta di bollo.

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Circolare di studio n.23/2019

La presente Circolare analizza le novità in materia fiscale contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la reintroduzione dei super-ammortamenti;
– la riforma della disciplina della c.d. “mini-IRES”;
– l’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU;
– l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte dei contribuenti in regime forfetario;
– l’estensione della “rottamazione” alle entrate regionali e degli enti locali;
– la semplificazione della disciplina del Patent box;
– il regime fiscale degli “impatriati” e dei ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia;
– la fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino;
– le vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica;
– il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili;
– le agevolazioni fiscali per le operazioni di valorizzazione edilizia.

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Circola di studio n.7/2019

La presente Circolare analizza:
– gli ulteriori principali chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del mese di gennaio 2019;
– le modalità e i termini per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, secondo quanto stabilito con il DM 28.12.2018 (pubblicato sulla G.U. 7.1.2019 n. 5).

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