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ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI “GREEN PASS” A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

La presente Circolare analizza l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, a decorrere dal 15.10.2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, tenendo conto delle ulteriori novità normative intervenute e dei chiarimenti forniti.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo dell’obbligo;
– la durata dell’obbligo;
– gli obblighi del datore di lavoro;
– le conseguenze del mancato possesso del green pass;
– le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.

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DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 : PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) nella L. 23.7.2021 n. 106, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– le novità in materia di lavoro a termine;
– le novità in materia di divieto di licenziamento;
– il differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti;
– la decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo;
– le altre novità in materia di previdenza e sicurezza nel settore dello spettacolo;
– le novità in materia di ammortizzatori sociali.

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CORONAVIRUS: GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dal lavoro dei lavoratori. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 24 febbraio 2020, esamina le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro a seguito delle assenze dei lavoratori che possono verificarsi per quarantena, malattia o paura del contagio. I datori di lavoro, inoltre, possono decidere di chiudere le loro aziende volontariamente o a seguito di provvedimento emanati dalle autorità pubbliche.

In quali casi è previsto il diritto alla retribuzione? Si può ricorrere alla cassa integrazione?

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 24 febbraio 2020, esamina le criticità che i datori di lavoro sono tenute ad affrontare nella gestione delle assenze dei lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus.
Assenze dal lavoro
Nel caso in cui i lavoratori non possano recarsi al lavoro a seguito di un’ordinanza della pubblica autorità, la fattispecie che si realizza è quella della sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, mantenendo intatto il diritto alla retribuzione.
Un’alternativa può essere rappresentata dal ricorso allo smart working, tramite la stipula di un accordo one-to-one fra azienda e lavoratore, e il deposito di una comunicazione obbligatoria sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.
Sospensione attività aziendale
In caso di dell’accesso in un determinato comune o area geografica o sospensione delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata è salvaguardato il diritto alla retribuzione, pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.
Quarantena obbligatoria
I lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus, sono obbligati ad assentarsi dal lavoro con modalità e secondo regole analoghe ai casi di ricovero per altre patologie o interventi. A parere dei Consulenti del lavoro, dunque, tale assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
L’eventuale decisione presa dal singolo soggetto di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
Altre assenze
Qualora l’assenza dal lavoro sia autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non costituisce causa legittima di rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire anche provvedimenti disciplinari irrogati dal datore di lavoro.