La presente Circolare esamina la disciplina dell’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, introdotta dall’art. 1 co. 81 – 83 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), come modificata dall’art. 1 del DL 17.6.2025 n. 84.
In particolare, vengono analizzati:
– le spese di trasferta soggette a tracciabilità;
– gli obblighi di tracciabilità in relazione alle spese di trasferta dei dipendenti;
– gli obblighi di tracciabilità in relazione alle trasferte dei lavoratori autonomi;
– le spese di rappresentanza soggette a tracciabilità;
– gli strumenti di pagamento tracciabili.#SPESEDITRASFERTA #TRACCIABILITA’ #SPESEDIRAPPRESENTANZA #OBBLIGHI #DIPENDENTI #LAVORATORIAUTONOMI #STRUMENTIDIPAGAMENTO
SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – premessa:
L’art. 1 co. 1 – 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il 18.6.2025, ha apportato alcune modifiche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (introdotti dall’art. 1 co. 81 – 83 della L. 30.12.2024 n. 207, legge di bilancio 2025) per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC).
Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.
Decorrenza
Le novità introdotte dal DL 84/2025 presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di spesa.
In ogni caso, sia le novità previste dal DL 84/2025, sia quelle introdotte dalla L. 207/2024, impatteranno per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di modello REDDITI 2025, dal momento che non ne è comunque prevista un’applicazione anteriore al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).
Spese di trasferta soggette a tracciabilità
Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell’esborso le seguenti spese:
- vitto e alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
Quale novità, il DL 84/2025 ha previsto che sono soggette all’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli strumenti individuati nel successivo § 7.2.
Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi.
Nozione di autoservizi pubblici non di linea
Ai fini della disposizione in commento, per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli che, nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
Tabella esemplificativa
Alla luce di quanto sopra, di seguito, si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto “tipiche” che devono essere tracciate e di altre spese “tipiche” che, invece, possono continuare a essere sostenute in contanti.
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