La presente Circolare analizza le principali novità in materia di semplificazioni per le imprese e i cittadini, contenute nella L. 2.12.2025 n. 182.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’estensione ai bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2024 della sospensione degli ammortamenti;
– la nuova procedura per il cumulo degli incentivi in conto energia con la c.d. “Tremonti ambientale”;
– l’indicazione nelle fatture elettroniche del codice relativo ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali per le filiere agricole;
– l’abrogazione dell’invio dei corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso;
– le semplificazioni in materia di lavoro degli stranieri;
– le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del lavoro occasionale in agricoltura;
– le modifiche alla disciplina della restituzione degli immobili donati;
– la trascrizione nei pubblici registri dell’accettazione tacita e presunta dell’eredità;
– il dimezzamento dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;
– il permesso di costruire con silenzio-assenso per gli immobili vincolati;
– la semplificazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle “staff house” destinate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
– l’esenzione dal canone unico per le targhe di attività economiche e cantieri;
– l’esclusione dei parchi divertimento dall’obbligo di titoli di accesso nominativi.#SEMPLIFICAZIONI #LEGGE182_2025 #IMPRESE #CITTADINI #AMMORTAMENTI #INCENTIVIENERGIA #FATTUREELETTRONICHE #AGRICOLTURA #LAVORO #INTEGRAZIONESALARIALE #IMMOBILI #EREDITÀ #EDILIZIA #TURISMO #CANONEUNICO #PARCHIDIVERTIMENTO
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI – premessa:
Con la L. 2.12.2025 n. 182, pubblicata sulla G.U. 3.12.2025 n. 281, sono state previste numerose disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Le disposizioni della L. 2.12.2025 n. 182 entrano in vigore il 18.12.2025, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.
Di seguito si analizzano le principali novità della L. 2.12.2025 n. 182.
Estensione ai bilanci 2024 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 9 della L. 182/2025 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2024.
Resta fermo che, a fronte della sospensione, occorre:
- destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- fornire apposita informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Profili critici
La disposizione presenta profili di criticità con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in quanto, da un lato, i bilanci 2024, nella maggior parte dei casi, sono già stati approvati e pubblicati presso il Registro delle imprese e, dall’altro, sono spirati i termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il cui bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2024 non risulti ancora approvato (i quali, quindi, potrebbero ricorrere alla sospensione degli ammortamenti), invece, la possibilità di dedurre extra-contabilmente la quota di ammortamento sospesa sembra attualmente preclusa dal fatto che i modelli REDDITI 2025 non contengono più l’apposito codice che consentiva di operare la variazione in diminuzione.
Nuova procedura per il cumulo degli incentivi in conto energia con la “tremonti ambientale”
L’art. 43 della L. 182/2025 interviene in materia di cumulo degli incentivi in conto energia in relazione alla detassazione per investimenti ambientali (c.d. “Tremonti ambientale”).
Procedura originaria
L’art. 36 del DL 26.10.2019 n.124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha subordinato la possibilità, per le PMI beneficiarie della detassazione degli investimenti ambientali prevista dall’art. 6 co. 13 – 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”), di mantenere anche il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
Nuova procedura
Viene ora stabilito che i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della L. 182/2025 (18.12.2025), della suddetta definizione di cui all’art. 36 co. 2 del DL 124/2019, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) in attuazione del DM 6.8.2010, del DM 5.5.2011 e del DM 5.7.2012 (rispettivamente III, IV e V conto energia) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio del 16.2.2026 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 182/2025), di apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:
- una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L’importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente;
- una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
Il GSE, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 182/2025, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell’istanza.
Effetti sui giudizi pendenti
La suddetta istanza al GSE produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
L’estinzione dei giudizi sospesi è subordinata:
- all’integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
- all’accettazione incondizionata della decurtazione delle tariffe incentivanti;
- al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti.
Tali condizioni devono essere attestate dal GSE affinché operi l’estinzione del processo.
Il GSE provvede altresì ad attestare l’eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
Il giudice, verificato l’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione in giudizio della relativa documentazione, dichiara estinto il processo con compensazione delle spese di lite.
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