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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE – Circolare per la clientela n.47/2019


VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Ambito di applicazione

L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti pas­sivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:

  • beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
  • ovvero beni oggetto di importazioni.

Ambito soggettivo

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Nozione di soggetto passivo

Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

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Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1 ottobre 2019



Le sanzioni sulla ritardata fatturazione riprendono il loro corso naturale a partire dal 1° ottobre 2019. Termina definitivamente il periodo di moratoria introdotto per agevolare i primi mesi di decorrenza del nuovo obbligo, grazie al quale – sino al 30 giugno – è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre i termini di legge, ma comunque entro il termine per la liquidazione periodica di periodo. Nel caso in cui, invece, la fattura è stata emessa entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione è stata ridotta dell’80%, moratoria questa che, per i soggetti mensili, è stata estesa sino al 30 settembre.

Cosa cambia dal 1 ottobre 2019?

A partire dal 1° ottobre 2019, le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate.
La norma, in questo caso, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al comma 1 prevede:
  • in caso di violazioni sugli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
  • alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta;
  • la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, al comma 2, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).

E’ tuttavia possibile ravvedere spontaneamente le suddette sanzioni con le seguenti riduzioni:

  1. 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
  2. 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  3. 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione;
  4. 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione.

Vale infine la pena di ricordare che le fatture differite devono essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita si potrà indicare come data fattura il giorno di fine mese (ad esempio 30 settembre, ancorché i DDT del mese di settembre siano riferiti a date precedenti a quella di fine mese).

Nota per i contribuenti trimestrali:

Possono beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione anche le fatture emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se sono trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).

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Cedolare secca e affitti brevi di immobili a uso abitativo



Con la risposta all’interpello 10.09.2019, n. 373 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime fiscale della cedolare secca del 21% (previsto dall’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modifiche dalla L. 21.06.2017, n. 96), in caso di attività di locazione di immobile uso abitativo posta in essere da un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online “AirBnB”. Ricordano i tecnici delle Entrate che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Inoltre, i funzionari sottolineano che, nella circolare 12.10.2017, n. 24/E, par. 1, è specificato che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. La circolare, inoltre, precisa che la disciplina delle locazioni brevi introdotta dall’art. 4 D.L. 50/2017 non può trovare applicazione se “insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione”.
Come specificato nello stesso art. 4, la norma si applica ai contratti di locazione “stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”. Se in sede di accertamento dovesse emergere l’esistenza di un’attività commerciale, gli introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa.

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Principali ipotesi allo studio per lotta al contante.


Principali ipotesi allo studio per lotta al contante

  • Tra le ipotesi allo studio per contrastare i pagamenti in contanti, si ipotizza il ricorso agli strumenti elettronici come condizione per fruire delle attuali detrazioni Irpef sulle spese mediche, universitarie e tutte le altre. Emerge da fonti del Mef.
  • Lo sconto fiscale del 19% spetterebbe solo a chi usa una carta elettronica per pagare medico, palestra, spese funebri o quelle dell’università. Chi paga in contanti perderebbe il diritto alla detrazione.
  • Sul fronte esercenti, si ipotizzano incentivi e la riduzione delle commissioni (destinate a scendere a zero per importi fino a € 5).
  • Un’altra ipotesi riguarda la creazione di una card unica con i documenti identificativi del contribuente (codice fiscale e tessera sanitaria, forse anche carta di identità) che funga anche da carta prepagata con cui effettuare pagamenti e ricevere come incentivo la restituzione di una parte dell’Iva.
  • Queste misure potrebbero avere, almeno in fase di lancio, maggiori costi sia in termini di incentivi per gli esercenti, sia per la riduzione o l’azzeramento (per le transazioni di piccolo importo) delle commissioni.
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CESSIONE DELLA DETRAZIONE – Circolare per la clientela n.46/2019

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico 

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a fa­vo­re di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
  • gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della do­cumen­ta­zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patri­monio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud­detta documentazione;
  • gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che com­pete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
  • gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

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VOUCHER INNOVAZIONE 2019 – Circolare per la clientela n.45/2019



VOUCHER INNOVAZIONE 2019

L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un con­tributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

SOGGETTI beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
  • hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Rete d’imprese

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

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Finta malattia. Il datore può licenziare

FINTA MALATTIA


Come noto, il periodo di malattia viene protetto e tutelato dalla legge, che consente al lavoratore di assentarsi, ricevendo la retribuzione e godendo del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, non sono rari i casi in cui i dipendenti lamentano “finte malattie” per sottrarsi agli obblighi lavorativi, in queste circostanze, è possibile per il datore di lavoro operare un licenziamento?

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di dare risposta alle domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

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False Pec infette dell’Agenzia delle Entrate

False Pec infette dell’Agenzia delle EntrateNegli ultimi giorni sono state segnalate false pec dell’Agenzia delle Entrate. I destinatari sono sia privati che professionisti e gli indirizzi Pec risultano in effetti validi, ma non sono legati in alcun modo all’Agenzia.

I messaggi hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido e un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenere il controllo del computer.

All’ignaro utente arriva una email con mittente “Agenzia Entrate” o “AGENZIA ENTRATE GOV” e oggetto “Acconti” o “F24 Acconti”, all’interno un collegamento che sembrerebbe fare riferimento ad un acconto F24 per il 2018. Il cittadino, spaventato da chissà quale comunicazione, potrebbe aprire il link ma le conseguenze sono dannose. Nel collegamento che si trova all’interno dell’email c’è appunto un virus che quasi sicuramente infetterà il PC, un malware per sottrarre dati. L’Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato a tutti i cittadini di fare molta attenzione alla posta elettronica di questi giorni e di diffidare di tutte le email che arrivano da indirizzi collegati all’Agenzia. Oltre ad eliminare subito la posta è fondamentale non aprire il link e no scaricare nessun allegato. Ovviamente vale la regola di non condividere l’email.

Il principale pericolo, di fatto, è il file vbs contenuto nella mail. Questo, se aperto, scarica sul computer una sorta di virus, installando sul pc un software dannoso che prende il controllo del sistema (arrivando ad avere l’accesso a dati e credenziali che, se in mano a dei criminali informatici, potrebbero arrecare non pochi danni alle vittime di questi raggiri).

Le email in questione sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate che, come si legge nel comunicato ufficiale, si è detta “assolutamente estranea a tali comunicazioni“. L’Ente, inoltre, ha raccomandato a tutti i cittadini di stare particolarmente attenti e di segnalare, in caso di potenziale pericolo, le possibili truffe alle autorità competenti.

Il modo migliore per evitare di trovarsi nei guai, comunque, rimane quello di non aprire direttamente le mail sospette, cestinarle ed evitare – ovviamente – di scaricare qualsiasi tipo di file, documenti o allegati contenuti al loro interno.

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SETTORE AGRICOLO – Circolare per la clientela n.44/2019

SETTORE AGRICOLO

La presente Circolare analizza l’incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, stabilita dal DM 27.8.2019 (pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 n. 207).
Le nuove percentuali si applicano con effetto retroattivo dall’1.1.2019.

Quadro normativo

Il DM 27.8.2019 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale ha stabilito che, a partire dal 2019, le percentuali di compensazione IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, nel rispetto del limite massimo di spesa di un milione di euro annui, mediante decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La norma, pertanto, pur fissando un limite massimo di spesa annuo e pur demandando la de­ter­minazione della misura delle percentuali a successivi decreti ministeriali da adottarsi di anno in anno, prevede un aumento “a regime” delle percentuali di compensazione IVA in argomento.

Ambito applicativo

Il decreto in esame innalza al 6% le percentuali di compensazione relative alle cessioni dei prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispet­tiva­mente:

  • alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
  • al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

 

Per i prodotti sopra elencati, la percentuale di compensazione era fissata nella misura del 2% dall’art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Si sottolinea che la percentuale del 2% continua ad applicarsi ai prodotti di cui al n. 44) della sud­detta Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgros­sato, in quanto tali beni non sono menzionati dal DM 27.8.2019.

Effetti dell’innalzamento delle percentuali

La misura introdotta dall’art. 1 co. 662 della L. 145/2018 ha lo scopo di agevolare gli operatori del settore che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 co. 1 del DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che le percentuali di compensazione consentono ai produttori agricoli che si avvalgono del regime in parola di determinare in via forfetaria l’ammontare della detrazione IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72.

Tali soggetti applicano l’IVA mediante le aliquote normalmente previste, ma determinano l’am­mon­tare della detrazione in modo forfetario applicando alla base imponibile delle specifiche cessioni le percentuali di compensazione stabilite per i singoli prodotti agricoli. Di conseguenza, quanto più le percentuali di compensazione si avvicinano all’aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto mag­giore è il beneficio per il produttore agricolo.

Pertanto, l’innalzamento delle percentuali disposto dal DM 27.8.2019 ha l’effetto di aumentare la misura della detrazione IVA forfetaria spettante ai produttori agricoli che effettuano cessioni di legno e legna da ardere, rendendo più vantaggiosa l’adozione del regime IVA speciale in luogo di quello ordinario.

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Limite contanti – Caso del giorno n.1/2019

LIMITE CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro (il limite contanti ricordiamo essere di euro 2.999,99).

NOTA BENE

Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato).
La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE!

Non si tratta dei soli prelievi, ma la comunicazione riguarda qualsiasi movimento in contanti, e quindi anche i versamenti.
OSSERVA – Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

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