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La presente Circolare analizza la riapertura della procedura di riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, di cui all’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, operata con l’art. 19 del DL 14.3.2025 n. 25, conv. L. 9.5.2025 n. 69, alla luce del nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 19.5.2025 n. 224105.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono aderire alla procedura di riversamento;
– le condizioni che consentono di aderire alla procedura di riversamento;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate della domanda di accesso alla procedura, entro il 3.6.2025;
– le modalità e i termini di riversamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
– i benefici dell’adesione alla procedura di riversamento.

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RIVERSAMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE – premessa:

L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Con l’art. 19 co. 5 – 8 del DL 14.3.2025 n. 25, conv. L. 9.5.2025 n. 69, sono stati riaperti i termini per beneficiare della procedura di regolarizzazione in esame.

Per aderire alla procedura occorre:

  • presentare l’apposito modello entro il 3.6.2025 (il precedente termine era scaduto il 31.10.2024);
  • eseguire, entro il 3.6.2025, il riversamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione (senza potersi avvalere della compensazione di crediti attualmente disponibili), anche in tre rate di pari importo scadenti il 3.6.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, maggiorate degli interessi legali a partire dal 4.6.2025.

Nuovo provvedimento attuativo

Per quanto riguarda l’attuazione della procedura, a seguito della suddetta riapertura del DL 25/2025 è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 19.5.2025 n. 224105, che ha aggiornato i precedenti.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura:

  • i soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta maturati per attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (periodi d’imposta 2015-2019, per i soggetti “solari”);
  • per i crediti d’imposta maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017, per i soggetti “solari”), le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati dello Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4.9.96 (cioè quelli che consentono lo scambio di informazioni).

Ambito oggettivo

La procedura di riversamento concerne l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, ma che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1 co. 72 della L. 145/2018, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per altre imprese;
  • sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Il riversamento opera limitatamente alle compensazioni effettuate sino al 22.10.2021.

Esclusioni

La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito compensato sia già stato contestato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22.10.2021.

La regolarizzazione è altresì preclusa se il credito d’imposta è frutto di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.

Regolarizzazione parziale

Per le indebite compensazioni contenute in PVC consegnati dopo il 22.10.2021 i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni.

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