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La presente Circolare analizza il rimborso della quota dell’IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d’imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta di intermediari finanziari e assicurazioni in misura superiore al 5%, ai sensi dell’art. 1 co. 47 – 50 della L. 30.12.2025 n. 199 e del provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123184.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– il modello di istanza, approvato dall’Agenzia delle Entrate, da utilizzare per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota IRAP;
– i termini di presentazione dell’istanza;
– le modalità di presentazione dell’istanza.

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RIMBORSO DELL’IRAP – premessa:

In attuazione dell’art. 1 co. 47 – 50 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), con il provv. 22.4.2026 n. 123184, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso la quota dell’IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d’imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta di intermediari finanziari e assicurazioni in misura superiore al 5%.

Base imponibile IRAP degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari determinano la base imponibile IRAP in base alle regole previste dall’art. 6 del DLgs. 446/97, in diretta deriva­zio­ne dal bilancio redatto secondo quanto stabilito dal provv. Banca d’Italia 22.12.2005.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DLgs. 446/97, per le banche e gli altri intermediari finanziari (diversi dalle SIM, dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento di servizi di in­vestimento, dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento e dalle SICAV), la base imponibile è data dalla som­ma algebrica dei seguenti elementi:

  • margine d’intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi;
  • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale, per un importo pari al 90%;
  • altre spese amministrative, per un importo pari al 90%.

Occorre poi tenere presenti altresì le disposizioni comuni:

  • a tutti gli intermediari finanziari, dettate dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97;
  • agli altri soggetti passivi d’imposta, previste dall’art. 11 dello stesso DLgs. 446/97.

Base imponibile IRAP delle assicurazioni

Per le assicurazioni la base imponibile è data dalla somma (art. 7 co. 1 del DLgs. 446/97):

  • del risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 del conto econo­mi­co);
  • del risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 del conto economico).

Al risultato così ottenuto, occorre apportare le seguenti variazioni:

  • gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spe­se di amministrazione (voci 24 e 70 del conto economico), sono deducibili nella misura del 90%;
  • i dividendi (voce 33 del conto economico) sono assunti nella misura del 50%.

Occorre poi tenere presenti altresì:

  • le ulteriori norme dettate dall’art. 7 co. 2 e 3 del DLgs. 446/97;
  • le disposizioni comuni agli altri soggetti passivi d’imposta, previste dal­l’art. 11 dello stes­so DLgs. 446/97.

Imponibilità ridotta al 5% per i dividendi di fonte comunitaria

Ai sensi degli artt. 6 co. 6-bis e 7 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (inseriti dall’art. 1 co. 46 lett. a) e b) della L. 199/2025), per gli intermediari finanziari e le assicurazioni, sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente, per il 95% del loro ammontare, i dividendi provenienti dalle controllate che, nel contempo:

  • rispettano i requisiti per rientrare nell’ambito applicativo della direttiva 2011/96/UE (c.d. “madre-figlia”);
  • sono residenti o localizzate in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

La disposizione è stata introdotta per adeguare la normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025, cause riunite C-92/24 – C-94/24 (Banca Mediolanum).

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CIRCOLARE N. 20