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La presente Circolare esamina l’obbligo di comunicazione trimestrale per i soggetti passivi di piccole dimensioni che aderiscono al regime transfrontaliero IVA di franchigia, introdotto dal DLgs. 13.11.2024 n. 180 a decorrere dall’1.1.2025, alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 155649.
In particolare, vengono analizzati:
– il contenuto della comunicazione, sulla base del modello e delle relative istruzioni approvato dall’Agenzia delle Entrate;
– le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni;
– l’effettuazione di comunicazioni correttive.

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REGIME TRANSFRONTALIERO IVA DI FRANCHIGIA – premessa:

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166 sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a trasmettere ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Condizioni di accesso al regime

Per accedere al regime, il soggetto passivo nazionale che desideri applicare la franchigia in uno o più degli Stati membri dell’Unione europea deve rispettare determinate condizioni, riepilogate nella seguente tabella.

Condizioni per l’ammissibilità al regime IVA transfrontaliero in altri Stati membri
(soggetti stabiliti nel territorio dello Stato)
Nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro
Nel periodo dell’anno civile in corso, precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro
Il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia
Il soggetto passivo ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione
Il soggetto passivo è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato

L’ammissione al regime è consentita al “soggetto passivo” stabilito nel territorio dello Stato; pertanto non è previsto che l’ambito soggettivo sia circoscritto alle sole persone fisiche (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72).

Attribuzione del numero di identificazione

A seguito della comunicazione della richiesta di accesso, una volta superati i controlli dell’Amministrazione finanziaria nazionale e di quelli degli Stati in cui è richiesta l’applicazione dell’esenzione, l’operatore viene ammesso al regime con attribuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del c.d. “numero di identificazione EX”, composto dal numero di partita IVA, seguito dal suffisso “EX”.

Comunicazione trimestrale

L’operatore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, alcune informazioni riguardanti, in particolare, il volume d’affari realizzato nel territorio dello Stato e in quello di ciascuno degli Stati membri in cui è applicato il regime (art. 70-unvicies del DPR 633/72).

Con il provv. 28.3.2025 n. 155649, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Modalità e termini della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • dal soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che ha aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea;
  • oppure da un intermediario abilitato ai sensi dell’ 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.

Termini di presentazione della comunicazione

La presentazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile.

Trimestre di riferimento Termine di presentazione della comunicazione trimestrale
Gennaio, febbraio e marzo 30 aprile
Aprile, maggio e giugno 31 luglio
Luglio, agosto e settembre 31 ottobre
Ottobre, novembre e dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

La comunicazione trasmessa nei termini e scartata dal servizio telematico si considera tempestiva, se inviata nuovamente entro i cinque giorni successivi.

Le istruzioni alla comunicazione precisano che il termine di presentazione, qualora ricada di sabato o in un giorno festivo, non viene differito al primo giorno lavorativo successivo.

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