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Regime forfetario per gli autonomi – premessa:
L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Condizioni d’accesso o di permanenza nel regime
L’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’anno precedente:
- hanno percepito ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 85.000,00 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR), oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (la condizione è derogabile in presenza di contratti misti di lavoro d’opera professionale e subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, come stabilito dall’art. 17 della L. 13.12.2024 n. 203);
- hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro (il limite è incrementato a 35.000,00 euro per il 2025 e per il 2026 dall’art. 1 co. 12 della L. 30.12.2024 n. 207, come modificato dall’art. 1 co. 27 della L. 30.12.2025 n. 199); la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Principali caratteristiche del regime
L’utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Al ricorrere di talune condizioni, detta aliquota può essere ridotta al 5% in favore dei soggetti che iniziano una nuova attività.
Il regime contempla, altresì, l’esclusione da IVA, IRAP e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’esonero dalle ritenute fiscali (da subire sulle somme percepite e da operare su quelle corrisposte, con la sola eccezione delle ritenute sulle somme erogate a titolo di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati) e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.
Con riferimento all’agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, per il suo utilizzo è necessaria la presentazione di un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
Agevolazione contributiva
L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
- ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex 335/95, oppure alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
Contenuto dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.
La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).
Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della
L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
In forza di tale norma, il pagamento di un importo, in base alla prevista riduzione, pari al contributo calcolato (con le aliquote ordinarie previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2026, pari a 18.808,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
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CIRCOLARE N. 6