La presente Circolare esamina le disposizioni per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, contenute nella L. 15.5.2025 n. 76.
In particolare, vengono analizzate:
– la “partecipazione gestionale” dei lavoratori, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato dalla società (tradizionale, monistico o dualistico);
– la “partecipazione economica e finanziaria”, ossia la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato;
– le agevolazioni fiscali previste per il 2025 in relazione alla distribuzione di utili ai dipendenti;
– la “partecipazione organizzativa”, ossia il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
– la “partecipazione consultiva”, mediante l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.#PARTECIPAZIONE #LAVORATORI #GESTIONE #CAPITALE #UTILI #MODELLODIAMMINISTRAZIONE #AGEVOLAZIONIFISCALI
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DELLE IMPRESE – premessa:
La L. 15.5.2025 n. 76, pubblicata sulla G.U. 26.5.2025 n. 120, “promuove” la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
In particolare, sono disciplinate le seguenti forme di partecipazione dei lavoratori:
- gestionale, ossia “la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”;
- economica e finanziaria, ossia “la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”;
- organizzativa, ossia “il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”;
- consultiva, ossia “la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”.
Finalità perseguite
La L. 76/2025 intende perseguire le seguenti finalità:
- rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori;
- preservare e incrementare i livelli occupazionali;
- valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.
Entrata in vigore
La L. 15.5.2025 n. 76 è in vigore dal 10.6.2025 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.).
Partecipazione gestionale
La “partecipazione gestionale” – ossia la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa – si concretizza in modalità differenti a seconda del modello di amministrazione e controllo (governance) adottato dalla società.
Esse sono, comunque, subordinate ad una duplice condizione:
- la previsione nella contrattazione collettiva;
- l’esistenza di una specifica disposizione statutaria.
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori
Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti dei lavoratori che partecipano agli organi societari è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a 10 ore annue.
MODELLO TRADIZIONALE
La partecipazione di rappresentanti di lavoratori appare, innanzitutto, possibile nel Consiglio di amministrazione (CdA) delle società con modello tradizionale di governance.
Ne consegue che, in presenza di tale modello, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi; in ogni caso, essi devono essere in possesso di specifici requisiti di indipendenza, di onorabilità e di professionalità.
Incompatibilità alla cessazione del mandato
Gli amministratori designati in rappresentanza dei lavoratori non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di 3 anni dalla cessazione del mandato.
MODELLO MONISTICO
In caso di modello monistico di amministrazione e controllo, lo statuto sembra poter prevedere la partecipazione di amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti sia al Consiglio di amministrazione (CdA) che al Comitato per il controllo sulla gestione.
Incompatibilità alla cessazione del mandato
Gli amministratori designati in rappresentanza dei lavoratori non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di 3 anni dalla cessazione del mandato.
MODELLO DUALISITICO
Nel modello dualistico di amministrazione e controllo, infine, gli statuti possono prevedere – sempre qualora disciplinata dai contratti collettivi – la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al Consiglio di sorveglianza.
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata da procedure definite dai contratti collettivi nel rispetto di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
È anche possibile prevedere la partecipazione al Consiglio di sorveglianza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria.
APPLICABILITÀ DELLA L. 76/2025 ALLE COOPERATIVE
Le disposizioni della L. 76/2025 si applicano, in quanto compatibili, alle società cooperative.
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