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La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa all’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi riguardanti le operazioni di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, effettuate dall’1.1.2026, sulla base della tempistica resa nota dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3.6.2026.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti obbligati;
– l’accreditamento e il censimento dei dispositivi necessari per la memorizzazione e la trasmissione dei dati;
– i dati da memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
– le modalità di trasmissione dei dati;
– i termini di trasmissione dei dati a regime;
– il termine di trasmissione dei dati in relazione al previsto periodo transitorio (dall’1.1.2026 al 31.5.2026).

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OPERAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – PREMESSA:

Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi il servizio web che consente ai gestori delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di censire i propri Server Energia, ossia i dispositivi che consentono di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi delle operazioni di ricarica, effettuate a partire dall’1.1.2026, ai sensi dell’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015.

Nel medesimo comunicato sono stati anche individuati i termini per la trasmissione dei dati, con particolare riferimento ai corrispettivi registrati nel periodo transitorio, compreso tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026.

Di seguito viene riepilogata la disciplina di cui all’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, soffermandosi sulle modalità e i termini per l’adempimento degli obblighi.

Quadro normativo

L’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, inserito dall’art. 3 del DLgs. 81/2025, prevede che la memorizzazione e l’invio dei dati dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento UE 13.9.2023 n. 1804, avvengano secondo regole ad hoc, che tengano conto delle peculiarità tecniche e regolamentari di tali operazioni.

Tali regole sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 12.12.2025 n. 570041, unitamente alle relative specifiche tecniche, successivamente aggiornate il 27.2.2026.

Soggetti obbligati

Sono obbligati a trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le regole specificamente previste dall’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 e dalle relative disposizioni attuative i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica ai sensi del regolamento UE 1804/2023, erogando il servizio al consumatore finale e incassando il relativo corrispettivo.

Accreditamento e censimento dei dispositivi

Per poter adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi devono:

  • dotarsi di un Server Energia, ossia di un dispositivo, univocamente identificato e collegato alle singole prese di ricarica, che sia in grado di memorizzare i dati delle operazioni di ricarica, di consolidarli, nonché di inviarli all’Agenzia delle Entrate in modo autenticato e sicuro, nel rispetto di un apposito tracciato;
  • effettuare la procedura di accreditamento (come “Gestore Energia”) sul portale Fatture e Corrispettivi;
  • censire i Server Energia sul medesimo portale (non è richiesto, invece, il censimento delle prese di ricarica).

Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate, il censimento dei Server Energia è possibile dal 3.6.2026, accedendo all’apposito servizio web rilasciato sul portale Fatture e Corrispettivi.

L’adempimento può essere effettuato, direttamente o tramite intermediari, solo successivamente alla registrazione del soggetto passivo come “Gestore energia”.

In base alle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041, il censimento è strettamente correlato alla richiesta del certificato di firma che ciascun Server Energia deve possedere per firmare il file dei corrispettivi da trasmettere al “Sistema AE”.

Una volta prodotto il certificato, questo viene memorizzato in associazione alla partita IVA del gestore.

Al termine di queste operazioni, il Server Energia risulta un dispositivo censito e attivato in abbinamento alla partita IVA del soggetto passivo.

Dati da memorizzare e trasmettere

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica, individuate dall’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, che non prevedono l’identificazione del cliente (si vedano le specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041).

In particolare, è previsto che, per ciascuna presa di ricarica, il Server Energia riceva e memorizzi una serie di dati tra cui:

  • l’identificativo della presa di ricarica;
  • la data e l’ora di inizio e fine della ricarica;
  • la quantità di energia erogata;
  • il corrispettivo addebitato, comprensivo di IVA, con la relativa aliquota;
  • i dati di pagamento.

A partire dai dati memorizzati in relazione alla singola presa di ricarica, il Server Energia produrrà un file XML che verrà sigillato elettronicamente e trasmesso al sistema dell’Agenzia delle Entrate, garantendone l’origine e l’integrità.

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CIRCOLARE N. 28