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La presente Circolare esamina l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), alla luce delle proroghe disposte con il DL 31.3.2025 n. 39 e dei primi chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo in esame;
– i beni oggetto di copertura assicurativa;
– gli eventi assicurati;
– i limiti previsti dalla legge in relazione al calcolo dei premi, allo scoperto e al massimale;
– il termine per adempiere all’obbligo assicurativo, ora differenziato in base alle dimensioni dell’impresa;
– le conseguenze del mancato adempimento.

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OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI – premessa:

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

  • le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
  • le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
  • le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine rimane al 31.12.2025, come stabilito dall’art. 19 co. 1-quater del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha af­fermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle im­prese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, l’obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).

Beni oggetto di copertura

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Beni in godimento

L’imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo go­dimento, come nel caso della locazione, del leasing o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).

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