La presente Circolare esamina l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), alla luce delle novità apportate in sede di conversione del DL 31.3.2025 n. 39 nella L. 27.5.2025 n. 78 e dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo in esame;
– i beni oggetto di copertura assicurativa;
– gli eventi assicurati;
– i limiti previsti dalla legge in relazione al calcolo dei premi, allo scoperto e al massimale;
– il termine per adempiere all’obbligo assicurativo, differenziato in base alle dimensioni dell’impresa;
– le conseguenze del mancato adempimento.#ASSICURAZIONE #RISCHICATASTROFALI #COPERTURAASSICURATIVA #BENI #EVENTI #LIMITI #CALCOLOPREMI #SCOPERTO #MASSIMALE #TERMINE #CONSEGUENZE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI – premessa:
Il DL 31.3.2025 n. 39, come modificato in sede di conversione nella L. 27.5.2025 n. 78, è intervenuto sulla disciplina delle polizze catastrofali, con particolare riferimento:
- agli obblighi del conduttore e locatore in caso di stipula dell’assicurazione da parte del primo;
- all’obbligo assicurativo in caso di immobili abusivi;
- alle regole sullo scoperto.
Il DL 39/2025, inoltre, ha differito in maniera differenziata i termini per adempiere. Dal 30.6.2025 diventano operative le sanzioni per l’inadempimento da parte delle grandi imprese.
Si ricorda che l’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Regolamento attuativo
Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MMIT) ha diffuso alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025, fornendo indicazioni anche sull’operatività delle sanzioni.
Soggetti
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.
Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.
Esclusioni
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, l’obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).
Beni oggetto di copertura
Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali,
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Beni in godimento
L’imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nei casi della locazione, del leasing o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).
In questi casi, come stabilito in sede di conversione del DL 39/2025, l’imprenditore conduttore che stipula la polizza è tenuto a corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
All’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (ai sensi dell’art. 1891 co. 4 c.c.), per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante.
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