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La presente Circolare esamina le novità in materia di IRPEF e IRES contenute nel DLgs. 13.12.2024 n. 192, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.
In particolare, vengono analizzati:
– le novità in materia di redditi dei terreni;
– le novità in materia di redditi di lavoro dipendente;
– le novità in materia di redditi di lavoro autonomo;
– il regime di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di attività professionali;
– i nuovi coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo per le società non operative;
– le modifiche al regime di riporto delle perdite;
– le novità in materia di riporto delle perdite infragruppo, nelle fusioni e nelle scissioni;
– l’affrancamento straordinario delle riserve;
– il riallineamento dei valori contabili e fiscali;
– la rilevanza fiscale delle differenze su cambi;
– le novità in materia di conferimento e scambi di partecipazioni;
– le modifiche alla disciplina della liquidazione;
– le novità in materia di Tonnage tax;
– le novità in materia di redditi diversi.

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NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF e IRES – premessa:

Con il DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stata effettuata un’importante revisione del regime impositivo dei redditi ai fini IRPEF e IRES.

Il DLgs. 192/2024 è entrato in vigore il 31.12.2024, ma per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di redditi dei terreni, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi.

Novità in materia di redditi dei terreni

Con riguardo ai redditi derivanti dalle attività agricole, vengono introdotte alcune disposizioni volte ad estendere l’ambito di applicazione:
• dei redditi agrari ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
• dei redditi d’impresa determinati forfetariamente ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR.

Collegamento potenziale con il terreno
Viene anzitutto riformulato il co. 1 dell’art. 32 del TUIR, allineando la nozione di “reddito agrario” a quella civilistica di “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art. 2135 c.c.
È così possibile ricomprendere tra le attività agricole produttive di reddito agrario:
• anche quelle prive di collegamento effettivo con il terreno (come le moderne tecniche di produzione agricola che non richiedono l’utilizzo del fondo);
• purché si tratti comunque di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di una o più fasi del ciclo biologico vegetale o animale.

Colture “fuori suolo”
Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, viene introdotta anche la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).
In particolare, per le colture “fuori suolo” esercitate:
• entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio del-la “superficie agraria di riferimento” (che dovrà essere definita con apposito DM), derivano redditi agrari, determinati su base catastale (art. 32 co. 2 lett. b-bis) del TUIR);
• oltre il predetto limite, il reddito “extra soglia” viene determinato forfetariamen-te (salvo opzione contraria), concorrendo a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla “superficie di ri-ferimento”, in proporzione alla superficie eccedente (art. 56-bis co. 1 del TUIR).

Quanto ai fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle colture “fuori suolo”, è dispo-sto che:
• se locati, restano assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie dei redditi dei fabbricati ai sensi degli artt. 36 ss. del TUIR;
• se non locati (poiché impiegati direttamente dal possessore per la coltivazione “fuori suolo”), producono redditi dominicali.

Infine, vengono previste alcune regole ad hoc per la determinazione dei redditi dominicali e agrari derivanti dalle colture “fuori suolo”, e in particolare si stabilisce che:
• a “regime”, tali redditi verranno determinati (su base catastale) in relazione alle nuove classi e qualità di coltura individuate da un apposito DM;
• in via transitoria, fino all’emanazione del predetto DM, tali redditi vengono de-terminati mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato impiegato per dette colture, della tariffa d’estimo più al-ta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%;

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