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La presente Circolare analizza i principali chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4, con la quale sono state esaminate le novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente contenute nel DLgs. 13.12.2024 n. 192 e nella L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
In particolare, vengono analizzati:
– il nuovo bonus e l’ulteriore detrazione previsti per i lavoratori dipendenti, ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”;
– la nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia;
– le novità in materia di fringe benefit;
– l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme corrisposte o rimborsate dal datore di lavoro per i canoni di locazione dei dipendenti neoassunti che trasferiscono la propria residenza.

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IRPEF E REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – PREMESSA:

Con la circ. 16.5.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato e fornito chiarimenti in relazione alle novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente contenute:

  • nel DLgs. 13.12.2024 n. 192, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111;
  • nella L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.

Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”

L’art. 1 co. 4 – 9 della L. 207/2024 prevede dal 2025, in favore dei lavoratori dipendenti:

  • un bonus (o somma), se il reddito complessivo non supera i 20.000,00 euro (l’importo si determina applicando una specifica percentuale al reddito di lavoro dipendente);
  • un’ulteriore detrazione d’imposta se il reddito complessivo supera i 20.000,00 e fino a 40.000,00 euro (il cui importo massimo è di 1.000,00 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi).

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. 4 (§ 1.2), ha fornito chiarimenti sulla modalità di determinazione del bonus, sul reddito complessivo, sulla fruizione delle misure, nonché sugli adempimenti del sostituto d’imposta e del lavoratore.

Determinazione del bonus

In merito al bonus, esso si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 ma non a 15.000,00 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Lavoro per una parte dell’anno

Per individuare la percentuale applicabile e determinare il bonus, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Presenza di più rapporti di lavoro

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell’anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Fruizione dell’ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta per un importo pari:

  • a 1.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
  • al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro (in tal caso l’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi).

Per fruire dell’ulteriore detrazione è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda e, in caso di capienza parziale di quest’ultima, il beneficio spetta entro tale limite.

In particolare, in sede di determinazione dell’imposta netta, l’importo massimo spettante dell’ulteriore detrazione è sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l’importo complessivo così determinato va portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

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