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La presente Circolare analizza le novità in materia di Terzo settore, sport, crisi d’impresa e IVA contenute nel DLgs. 4.12.2025 n. 186.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la neutralità fiscale per gli enti del Terzo settore del passaggio di beni dalla sfera commerciale a quella non commerciale;
– le modifiche al regime forfetario della L. 398/91 per gli enti sportivi dilettantistici;
– l’estensione della detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento;
– le modifiche della soglia di ricavi per l’applicazione dei regimi forfetari per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
– l’estensione delle semplificazioni IVA connesse al regime forfetario per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
– la proroga fino al 31.12.2035 del regime di esclusione IVA per gli enti associativi;
– l’adeguamento delle agevolazioni IVA che erano previste per le ONLUS;
– l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle imprese sociali costituite in forma societaria;
– le modifiche alla disciplina della detrazione IVA per gli enti non commerciali;
– le modifiche alla rettifica della detrazione IVA;
– le modifiche al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni;
– le modifiche agli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento.

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NOVITA’ DI TERZO SETTORE, SPORT, CRISI D’IMPRESA E IVA – premessa:

Con il DLgs. 4.12.2025 n. 186, pubblicato sulla G.U. 12.12.2025 n. 288, sulla base della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose novità in ma­teria di Terzo settore, sport, crisi d’impresa e IVA.

Il DLgs. 186/2025 è entrato in vigore il 13.12.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione, ma per diverse disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Enti del terzo settore – Passaggio di beni dalla sfera com­merciale a quella non commerciale

L’art. 1 del DLgs. 186/2025 ha introdotto nel DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) l’art. 79-bis, che ha lo scopo di assicurare la neutralità fiscale dei plusvalori che potrebbero emergere nel passaggio dei beni d’impresa dalla sfera commerciale a quella non commerciale, in conseguenza della riqualificazione delle attività di interesse generale sulla base dei nuovi criteri dettati dal codice del Terzo settore e applicati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Esercitando un’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi, gli enti possono scegliere la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza afferente ai beni relativi all’impresa a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Emersione della plusvalenza

Lo stato di sospensione della plusvalenza viene meno quando:

  • i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse;
  • oppure i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o il loro danneggiamento.

In caso di destinazione a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse e il costo non ammortizzato all’atto del passaggio.

In caso di cessione o di risarcimento, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene.

La plusvalenza così determinata concorre a formare il reddito ai sensi dell’art 86 co. 4 del TUIR.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

La misura è fruibile anche per i beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento dei rami ETS degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Decorrenza

Essendo inserito nel Titolo X del codice del Terzo settore, la norma diventa operativa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi dal periodo d’imposta 2026, per i soggetti “solari”).

Regime forfetario per gli enti sportivi dilettantistici

L’art. 7 del DLgs. 186/2025 apporta alcune modifiche all’art. 1 della L. 16.12.91 n. 398, volte a specificare che il regime forfetario è applicabile:

  • da associazioni, società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), con esclusione degli enti del Terzo settore;
  • a condizione che, nel periodo d’imposta precedente, i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali non superino l’importo di 400.000,00 euro (questo limite viene inserito nel testo della norma, ma era già stato definito dall’art. 90 co. 2 della L. 289/2002).

Il superamento in corso d’anno del medesimo limite di 400.000,00 euro determina la fuoriuscita dal regime con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

Decorrenza

La disposizione è in vigore dal 13.12.2025.

Detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento

Con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 8 del DLgs. 186/2025, il regime di favore previsto dall’art. 88 co. 4-ter del TUIR per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti viene esteso anche alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati previsti dal DLgs. 14/2019 (c.d. “codice della crisi d’impresa”, CCII).

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CIRCOLARE N. 55