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La presente Circolare analizza le principali novità contenute nella L. 11.3.2026 n. 34 (Legge annuale sulle PMI).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la riproposizione della sospensione della tassazione degli utili investiti in contratti di rete;
– l’aumento della soglia di abitanti del Comune di destinazione ai fini dell’imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Centro-Sud Italia;
– gli incentivi per favorire il ricambio generazionale dei lavoratori dipendenti, mediante il passaggio al part time di lavoratori prossimi alla pensione e l’assunzione di giovani;
– gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per le prestazioni svolte in smart working;
– l’introduzione dell’obbligo di attività formativa in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni;
– le nuove modalità di iscrizione all’INPS dei datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli;
– l’esonero dall’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori, le macchine agricole e i veicoli utilizzati nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
– la lotta alle false recensioni online nell’ambito del settore della ristorazione e turistico;
– il contrasto all’indebito riferimento all’artigianato nella pubblicità.

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LEGGE ANNUALE SULLE PMI – premessa:

Con la L. 11.3.2026 n. 34, pubblicata sulla G.U. 23.3.2026 n. 68, è stata emanata la “legge annuale sulle piccole e medie imprese”.

Le disposizioni della L. 11.3.2026 n. 34 sono entrate in vigore il 7.4.2026, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nella L. 11.3.2026 n. 34.

SOSPENSIONE della tassazione degli UTILI INVESTITI IN CONTRATTI DI RETE

Con l’art. 1 della L. 34/2026 viene riproposta la sospensione da imposizione, al ricorrere di determinati requisiti, per gli utili che vengono investiti nelle reti di imprese.

La norma ricalca l’art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 con cui era stata introdotta, fino al periodo d’imposta 2012, la sospensione da imposizione per gli utili d’esercizio destinati al fondo comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Ambito temporale di applicazione

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e fino a quello in corso al 31.12.2028 (periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, per i soggetti “solari”).

Per l’agevolazione sono stati stanziati 15 milioni di euro annui.

Soggetti interessati

Possono fruire della sospensione dell’imposizione degli utili le sole imprese che aderiscono a un contratto di rete che non preveda il riconoscimento della soggettività giuridica (c.d. “rete contratto”).

Requisiti oggettivi

A fini della sospensione da imposizione, gli utili devono essere conferiti, alternativamente, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, con lo scopo di consentire, entro l’esercizio successivo, la realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete.

Il programma comune di rete deve essere stato, anteriormente al conferimento degli utili, asseverato da organismi che siano espressione dell’associazionismo imprenditoriale, i cui requisiti saranno individuati con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il quale saranno individuati anche gli organismi pubblici che possono anch’essi asseverare i programmi.

Gli utili agevolati, che non possono superare il limite di un milione di euro annui, devono essere accantonati in un’apposita riserva, di cui dovrà essere data notizia in Nota integrativa, la quale non può essere utilizzata, pena la decadenza dell’agevolazione, negli esercizi successivi per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o nel caso in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

L’agevolazione si applica esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.

Rideterminazione degli acconti

Per il periodo d’imposta successivo l’acconto delle imposte dirette deve essere calcolato prendendo a riferimento le imposte del periodo precedente che si sarebbero originate senza la sospensione della tassazione degli utili.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

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CIRCOLARE N. 18