La presente Circolare analizza la nuova disciplina della maggiorazione del costo d’acquisto e dei canoni di leasing, ai fini degli ammortamenti, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, dall’1.1.2026 al 30.9.2028, investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (c.d. “iper-ammortamenti”), di cui all’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DM 7.5.2026 e il DM 10.6.2026.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i beni agevolabili;
– il periodo temporale di effettuazione degli investimenti;
– la procedura di accesso all’agevolazione;
– le comunicazioni preventive, di conferma e di completamento degli investimenti;
– la misura e la fruizione dell’iper-ammortamento;
– la perizia tecnica asseverata;
– la certificazione contabile;
– le cause di decadenza dall’agevolazione;
– i controlli e il recupero dell’agevolazione non spettante.#IPERAMMORTAMENTI #BENISTRUMENTALI #INVESTIMENTI2026_2028 #BENITECNOLOGICAMENTEAVANZATI #AUTOPRODUZIONEENERGIA #FONTIRINNOVABILI #REDDITODIMPRESA #AGEVOLAZIONIFISCALI #LEGGEDIBILANCIO2026 #PERIZIATECNICA #CERTIFICAZIONECONTABILE
IPER-AMMORTAMENTI – PREMESSA:
L’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto e dei canoni di leasing, ai fini degli ammortamenti, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, dall’1.1.2026 al 30.9.2028, investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.
Tale agevolazione sostituisce, in sostanza, i precedenti crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0.
Modifiche al quadro normativo originario
L’art. 7 del DL 27.3.2026 n. 38 (conv. L. 22.5.2026 n. 88) ha modificato la disciplina originaria, stabilendo:
- l’eliminazione della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (fermi restando gli specifici requisiti previsti per gli impianti fotovoltaici);
- l’impatto degli iper-ammortamenti sul concordato preventivo biennale, prevedendo che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale (CPB), ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.
Disposizioni attuative
Con il DM 7.5.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) in data 11.6.2026, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento.
Il successivo DM 10.6.2026, in attuazione dell’art. 5 del suddetto DM 7.5.2026, ha inoltre definito i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso e approvato i relativi modelli.
Beni agevolabili
Sono agevolabili con l’iper-ammortamento due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla L. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio.
Le spese agevolabili relative a tale seconda categoria di beni sono state definite dall’art. 8 del DM 7.5.2026.
Nell’ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’art. 30 co. 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 8.11.2021 n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative:
- ai gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- agli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- ai servizi ausiliari di impianto;
- agli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui al primo punto.
È stato, tra l’altro, previsto che:
- il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente;
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile delle suddette spese è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al DM 7.5.2026.
Destinazione a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
Tutti i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa (così l’art. 1 co. 1 lett. m) del DM 7.5.2026).
Profili temporali
Ai sensi dell’art. 2 del DM 7.5.2026, sono oggetto del nuovo iper-ammortamento gli investimenti agevolati completati dall’1.1.2026 al 30.9.2028.
Per “completamento degli investimenti” si intende (art. 1 co. 1 lett. l) del DM 7.5.2026):
- la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
- la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
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