La presente Circolare esamina i due nuovi incentivi all’autoimprenditorialità denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”), alla luce delle relative disposizioni attuative emanate con il DM 11.7.2025 e il DM 8.10.2025 n. 412.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari delle agevolazioni;
– l’ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni;
– le iniziative economiche ammissibili;
– le spese ammissibili;
– gli importi degli incentivi;
– la presentazione della domanda di incentivo;
– la valutazione delle domande presentate;
– le modalità di erogazione dell’incentivo;
– i controlli e l’eventuale revoca dei contributi concessi.#AUTOIMPIEGO #CENTRONORDITALIA #RESTOALSUD #RESTOALSUD2_0 #INCENTIVI #AUTOIMPRENDITORIALITÀ #DLCOESIONE #DL60_2024 #DECRETOCOESIONE #AGEVOLAZIONI #DM1172025 #DM8102025 #CONTRIBUTI #NUOVEIMPRESE
INCENTIVI “AUTOIMPIEGO CENTRO-NORD ITALIA” E “RESTO AL SUD 2.0” – premessa:
Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla G.U. 21.8.2025 n. 193, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dei due incentivi all’autoimprenditorialità denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”), conv. L. 4.7.2024 n. 95.
Mediante il successivo DM 8.10.2025 n. 412, il Ministero del Lavoro ha emanato ulteriori disposizioni attuative delle suddette agevolazioni e fornito indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande.
Ambito applicativo
Sotto il profilo applicativo le due misure si distinguono principalmente per una diversa destinazione geografica e per i maggiori importi previsti per le Regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord.
Ambito soggettivo di applicazione
L’art. 5 del DM 11.7.2025 individua quali beneficiari i soggetti c.d. “under 35”, intendendo per tali i giovani di età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 35 anni non ancora compiuti e che, alternativamente, risultano:
- inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (PNGDL);
- disoccupati e destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ivi inclusi coloro che si trovano nella suddetta condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione.
La medesima norma prevede l’obbligo per i richiedenti di attestare la propria condizione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Ambito territoriale di applicazione
Gli artt. 9 e 19 del DM 11.7.2025 individuano gli ambiti territoriali di applicazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità.
Nel dettaglio, l’art. 9 stabilisce che possono beneficiare dei contributi concessi nell’ambito dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia” le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni:
- Piemonte;
- Valle d’Aosta;
- Liguria;
- Lombardia;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Trentino-Alto Adige;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Lazio;
- Umbria;
- Marche.
Invece, per quanto concerne i contributi riconosciuti nell’ambito di “Resto al Sud 2.0”, l’art. 19 prevede che le iniziative economiche devono avere una sede operativa ubicata nei territori delle Regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
INIZIATIVE ECONOMICHE AMMISSIBILI
Secondo quanto indicato all’art. 6 del DM 11.7.2025, sono ammissibili ai fini della concessione degli incentivi in esame le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
- società in nome collettivo (snc);
- società in accomandita semplice (sas);
- società a responsabilità limitata (srl);
- società cooperativa;
- libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.
Ambito temporale
Le iniziative economiche devono essere avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e devono risultare inattive alla medesima data.
Profili soggettivi
L’art. 6 co. 4 e 5 del DM 11.7.2025 definisce con maggior precisione l’ambito applicativo in merito alle iniziative ammissibili, stabilendo che:
- è consentita la partecipazione alle predette società (snc, sas, srl e cooperative) di soggetti non rientranti nella categoria dei destinatari degli incentivi, purché il controllo e l’amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi 3 anni siano detenuti da soggetti beneficiari, così come definiti dall’art. 5 del medesimo DM 11.7.2025;
- non si considerano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del DM 11.7.2025 i titolari ovvero i soci di un’attività che, anche se cessata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
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