La presente Circolare analizza la disciplina applicabile al versamento della prima rata dell’IMU per il 2025, in scadenza il 16.6.2025.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti passivi dell’IMU;
– gli immobili assoggettati a IMU;
– gli immobili esenti dall’IMU;
– la determinazione della base imponibile IMU;
– le aliquote applicabili;
– le modalità di determinazione della prima rata del 2025;
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IMU – premessa:
Entro il 16.6.2025 va versata la prima rata dell’IMU per il 2025, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019).
La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2025.
Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2025.
Alcune regole specifiche sono stabilite per gli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.
IMIS, IMI e ILIA
L’IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, salvo per gli immobili siti:
- nella Provincia autonoma di Trento, per i quali si applica l’imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla L. Prov. Trento 30.12.2014 n. 14;
- nella Provincia autonoma di Bolzano, per i quali si applica l’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla L. Prov. Bolzano 23.4.2014 n. 3;
- nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per i quali si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di cui alla L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell’IMU sono quelli indicati nella tabella che segue.
| Sono soggetti passivi IMU | |
| Proprietario | Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) |
| Locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing), per tutta la durata del contratto | Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice |
| Concessionario di beni demaniali | |
Non sono soggetti passivi IMU |
|
| Nudo proprietario | Titolare di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) |
| Locatore finanziario che concede l’immobile in leasing |
Genitore proprietario non assegnatario della casa familiare |
Immobili assoggettati a imu
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In considerazione della categoria a cui va ricondotto l’immobile:
- vanno applicati criteri diversi per la determinazione della base imponibile;
- sono stabiliti range differenti entro cui il Comune delibera le aliquote.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai fini dell’IMU:
- sono assoggettate all’imposta, seppure con delle agevolazioni, le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze.
L’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
- vi stabilisce la propria residenza anagrafica (tale requisito “formale” è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
- vi dimora abitualmente (tale requisito “fattuale” si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare).
Dunque, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica di “abitazione principale”:
- occorrono esclusivamente i requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale” del possessore dell’immobile;
- non rilevano la “residenza anagrafica” e la “dimora abituale” dei componenti del nucleo familiare del possessore.
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