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La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione agli autotrasportatori di merci per conto terzi di contributi per il rinnovo del parco veicolare, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, previsti dal DM 7.8.2025 n. 203 e dal DM 4.12.2025 n. 470.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare dei contributi;
– gli investimenti ammissibili e l’ammontare dei contributi;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande per la prenotazione del contributo, in relazione alle risorse disponibili; rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
– le modalità e i termini per fornire la prova del perfezionamento dell’investimento;
– l’esame delle domande e la concessione del contributo.

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IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI – premessa:

Con il DM 7.8.2025 n. 203, pubblicato sulla G.U. 20.10.2025 n. 244 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 19 milioni di euro.

Mediante il successivo DM 4.12.2025 n. 470, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazio­ne delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotra­sportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finan­­ziaria, di:

  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elet­trico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:
  • 000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa superiore a 7 tonnellate;
  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:
  • 000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
  • 000,00 euro per ogni veicolo di massa superiore a 16 tonnellate;
  • dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione:

  • di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E o Euro 6 E-bis, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato;
  • di un veicolo appartenente alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, la maggiorazione del contributo è pari a 2.500,00 euro se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, a 5.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 10.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16 tonnellate. Tali maggiorazioni si applicano fino al raggiungimento del tetto complessivo di 380.000,00 euro, successivamente si applica la maggiorazione di 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato.

Veicoli di massa complessiva superiore a 7 tonnellate

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore, il contributo è pari a 12.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 25.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. Tali contributi sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di 4 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 7.000,00 o 15.000,00 euro sopra indicato.

Veicoli di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E, Euro 6 E-bis ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 ton­nellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima massa.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, il contributo è di 5.500,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima massa. Tale contributo si applica fino al raggiungimento del tetto complessivo di 4 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 3.000,00 euro sopra indicato.

Disponibilità del veicolo rottamato

Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 20.10.2025 (data di entrata in vigore del DM 7.8.2025 n. 203).

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli spe­cifici

Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

  • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
  • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
  • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard

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CIRCOLARE N° 53