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La presente Circolare analizza le principali novità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel DL 31.10.2025 n. 159.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– le misure in materia di appalti e l’integrazione del “badge di cantiere”;
– le novità in materia di “patente a punti”;
– la revisione delle aliquote di oscillazione dei premi INAIL e dei contributi in agricoltura;
– l’estensione della tutela INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro;
– la concessione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattie professionali;
– l’obbligo di pubblicazione sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) delle offerte lavorative in caso di benefici contributivi.

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DECRETO “SICUREZZA SUL LAVORO” – premessa:

Con il DL 31.10.2025 n. 159, pubblicato sulla G.U. 31.10.2025 n. 254, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il DL 159/2025 è entrato in vigore il 31.10.2025, giorno stesso della sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 159/2025.

Il DL 159/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Misure in materia di appalti e “badge di cantiere”

L’art. 3 del DL 159/2025 interviene in merito all’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, con particolare riferimento alla disciplina del c.d. “badge di cantiere”.

Misure in materia di attività ispettiva

L’art. 3 co. 1 del DL 159/2025 richiede all’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di iscrizione nella “Lista di conformità INL” di cui all’art. 29 co. 7 del DL 19/2024 (riservata alle imprese virtuose, prive di irregolarità e violazioni), di disporre in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Integrazioni alla disciplina del “badge di cantiere”

L’art. 3 co. 2-3 del DL 159/2025 integra le regole di utilizzo dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, di cui all’art. 26 co. 8 del DLgs. 81/2008, prevista per i lavoratori alle dipendenze di imprese che operano nei cantieri in regime di appalto o subappalto (c.d. “badge di cantiere”).

Viene infatti stabilito che:

  • la tessera di riconoscimento sarà applicabile anche negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati con un successivo decreto ministeriale;
  • la tessera, utilizzata come badge, deve essere dotata di un codice univoco anticontraffazione e deve indicare gli elementi identificativi del dipendente.

Inoltre, la tessera sarà resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL, ossia il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa di cui all’art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48.

Operativamente, il badge di cantiere, in modalità digitale, sarà prodotto in automatico e precompilato, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.

Provvedimento attuativo

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite da un apposito decreto ministeriale.

Novità in materia di “patente a punti”

L’art. 3 co. 4-6 del DL 159/2025 interviene in materia di patente a crediti (c.d. “patente a punti”), di cui all’art. 27 del DLgs. 81/2008, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, intendendo per tali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008).

In particolare, il provvedimento in esame introduce novità che velocizzano la procedura di decurtazione dei punti e inaspriscono il regime sanzionatorio.

Procedura di decurtazione dei punti

In via preliminare, si ricorda come, ai sensi dell’art. 27 co. 6-7 del DLgs. 81/2008, le decurtazioni dei punti della patente a crediti avvengano solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.

In base al nuovo co. 7-bis dell’art. 27 del DLgs. 81/2008, invece, per procedere alla decurtazione dei punti nelle ipotesi ricadenti nell’ambito della maxi-sanzione per il lavoro in “nero”, non è più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente la sola notifica del verbale di accertamento, con il quale viene contestata tale violazione in seguito ad attività ispettiva.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica in relazione agli illeciti commessi dall’1.1.2026, mentre per i periodi precedenti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

Incremento delle sanzioni

L’art. 3 del DL 159/2025 inasprisce il regime sanzionatorio per le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere:

  • privi di patente a crediti;
  • oppure che ne sono possesso, ma con meno di 15 punti.

Al riguardo, si ricorda come l’art. 27 co. 11 del DLgs. 81/2008 preveda, per entrambe le ipotesi, l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori.

Tuttavia, la medesima norma fissa una soglia minima a detta sanzione, la quale – dopo l’interven­to del DL 159/2025 – non può essere inferiore a 12.000,00 euro, anziché a 6.000,00 euro come da disposizione previgente.

Inoltre, nell’ottica di rendere più efficace la procedura di adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’art. 3 del DL 159/2025 ha integrato l’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 stabilendo che le competenti Procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del Lavoro le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento in questione.

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CIRCOLARE N. 46