La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.4.2026 n. 62, con il quale sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia di lavoro e di incentivi all’occupazione (c.d. “decreto Lavoro”).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, per tutto il 2026, di donne, di giovani e nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– l’esonero contributivo per la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
– l’esonero contributivo in favore delle aziende in possesso delle certificazioni per conciliare famiglia e lavoro;
– l’introduzione della nozione di “salario giusto”, che deve essere rispettato per beneficiare delle suddette agevolazioni;
– le disposizioni volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori;
– l’obbligo di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia in fase di avvio del rapporto di lavoro, sia nella busta paga;
– le misure di prevenzione e di contrasto del “caporalato digitale”;
– i nuovi obblighi informativi per le piattaforme digitali e il rafforzamento delle tutele in favore dei rider;
– l’estensione dell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance;
– la proroga del versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate nel primo semestre 2026, in relazione ai nuovi datori di lavoro obbligati.#DECRETOLAVORO #DL62_2026 #INCENTIVIOCCUPAZIONE #ESONEROCONTRIBUTIVO #ASSUNZIONI2026 #DONNEEGIOVANI #ZESMEZZOGIORNO #SALARIOGIUSTO #CONTRATTICOLLETTIVI #BUSTAPAGA #CAPORALATODIGITALE #RIDER #MANCE #TFR #FONDOTESORERIAINPS
DECRETO LAVORO – premessa:
Con il DL 30.4.2026 n. 62, pubblicato sulla G.U. 30.4.2026 n. 99, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia, in particolare, di incentivi all’occupazione, di “salario giusto” e di contrasto del “caporalato digitale” (c.d. “decreto Lavoro”).
Il DL 62/2026 è entrato in vigore l’1.5.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 62/2026.
Il DL 62/2026 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Bonus donne, bonus giovani e bonus zes 2026
Gli artt. 1, 2 e 3 del DL 62/2026 introducono tre incentivi per le assunzioni effettuate nel 2026 di:
- donne (c.d. “bonus donne 2026”);
- giovani (c.d. “bonus giovani 2026”);
- soggetti nella ZES unica per il Mezzogiorno (c.d. “bonus ZES 2026”).
Abrogazione della proroga degli incentivi del DL 60/2024
L’art. 5 del DL 62/2026 ha abrogato l’art. 14 co. 1-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. “milleproroghe”), che aveva previsto la proroga (e la modifica dell’importo in alcuni casi):
- al 30.4.2026 del bonus giovani ex 22 del DL 60/2024;
- al 30.4.2026 del bonus ZES ex 24 del DL 60/2024;
- al 31.12.2026 del bonus donne ex 23 del DL 60/2024.
Bonus donne 2026
L’art. 1 del DL 62/2026 introduce un incentivo in favore dei datori di lavoro privati per l’assunzione di donne effettuate dall’1.1.2026 al 31.12.2026.
L’assunzione deve riguardare donne di qualsiasi età, ovunque residenti:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, vale a dire:
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lett. b);
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lett. c);
- aver superato i 50 anni di età (lett. d);
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (lett. e);
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (lett. f);
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile (lett. g).
L’incentivo spetta, altresì, con riferimento alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.
Tipologia contrattuale
L’assunzione deve essere effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL).
L’incentivo è riconosciuto per un importo massimo di:
- 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice;
- 800,00 euro su base mensile, se la lavoratrice è residente nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Durata dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di:
- 24 mesi;
- 12 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del suddetto regolamento UE 651/2014, vale a dire:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (lett. a);
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lett. b);
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lett. c);
- aver superato i 50 anni di età (lett. d);
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (lett. e);
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (lett. f);
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile (lett. g).
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