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La presente circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 30.4.2026 n. 63 nella L. 25.6.2026 n. 113.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– le proroghe dei termini relativi alla “rottamazione-quinquies” dei ruoli delle Regioni e degli enti locali;
– il credito d’imposta per il carburante acquistato nei mesi da marzo a giugno 2026 e utilizzato per l’attività di autotrasporto di persone;
– le modifiche al credito d’imposta per il rimborso della maggiore accisa applicata sul gasolio usato come carburante per le attività di trasporto rispetto al “gasolio commerciale”;
– l’obbligo di accettare pagamenti con strumenti elettronici.

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DL 30.4.2026 N. 36 – PREMESSA:

Con il DL 30.4.2026 n. 63, pubblicato sulla G.U. 30.4.2026 n. 99 ed entrato in vigore l’1.5.2026, sono state previste disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali e l’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (c.d. “terzo decreto carburanti”).

In sede di conversione in legge del DL 30.4.2026 n. 63 sono state fatte confluire anche le ulteriori disposizioni in materia contenute nel successivo DL 22.5.2026 n. 89 (c.d. “quarto decreto carburanti”), pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 ed entrato in vigore il 23.5.2026, il quale è stato conseguentemente abrogato, con salvezza dei relativi effetti.

Il DL 30.4.2026 n. 63 è stato convertito nella L. 25.6.2026 n. 113, pubblicata sulla G.U. 27.6.2026
n. 147 ed entrata in vigore il 28.6.2026, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 63/2026.

Trasferimento della disciplina relativa alla proroga dei versamenti

Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2026;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • nonché in relazione ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Tale disciplina è confluita nell’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 30.4.2026 n. 63, conv. L. 25.6.2026 n. 113, senza modifiche sostanziali.

Al riguardo si veda quindi la precedente Circolare per la clientela 27.5.2026 n. 25.

“Rottamazione-quinquies” dei ruoli – ESTENSIONE AI RUOLI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI – RINVIO DEI TERMINI

L’art. 10-quinquies del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto l’estensione della c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli, di cui all’art. 1 co. 82 – 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

Con l’art. 1-sexies co. 3 del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati alcuni termini relativi alla definizione in esame.

Ambito applicativo

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Sanzioni amministrative non tributarie

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione

agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

Adesione alla rottamazione da parte dell’ente creditore

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 9.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso note le modalità di comunicazione da parte degli enti territoriali dell’adesione alla “rottamazione-quinquies”.

Entro il 31.7.2026 (prima 30.6.2026), gli enti creditori devono:

  • pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
  • comunicarlo all’agente della riscossione (invio tramite PEC del provvedimento di adesione e di un apposito modulo).

A partire dal 15.10.2026 (prima 15.9.2026) l’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

Presentazione della domanda da parte del debitore

Il procedimento di ammissione alla rottamazione inizia con la domanda del debitore, da inviare in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026 (prima dal 16.9.2026 al 31.10.2026), con le modalità che verranno messe a disposizione dall’agente della riscossione.

Entro il 15.12.2026 la domanda può essere integrata.

Comunicazione degli importi dovuti

Entro il 28.2.2027 (prima 31.12.2026) il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall’agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento.

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CIRCOLARE N. 31