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La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.3.2026 n. 38, con il quale sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”), tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 3.4.2026 n. 42.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per Transizione 5.0 con esaurimento delle risorse;
– l’eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni che possono beneficiare dell’iper-ammortamento;
– l’eliminazione della soglia partecipativa per beneficiare del regime di esclusione dei dividendi e del regime pex;
– la disciplina dell’avviamento negativo ai fini IRES e IRAP;
– il rinvio all’1.5.2026 dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo;
– il ripristino dell’esonero dalla ritenuta sui premi corrisposti ad atleti e tecnici nell’area del dilettantismo;
– l’incumulabilità del regime degli impatriati con il regime dei neo-residenti;
– la decorrenza delle modifiche alla base imponibile IVA per le operazioni permutative;
– l’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
– la riduzione del tasso di interesse per il differimento e la dilazione dei debiti contributivi;
– il rinvio all’1.7.2026 dell’applicazione del contributo sui “piccoli pacchi”.

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DL 27.3.2026 N. 38 (C.D. “DECRETO FISCALE”) – premessa:

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28.3.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con il successivo DL 3.4.2026 n. 42, pubblicato sulla G.U. 3.4.2026 n. 78 ed entrato in vigore il 4.4.2026, è stato modificato l’art. 8 del DL 27.3.2026 n. 38, in materia di credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per Transizione 5.0 con esaurimento delle risorse.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 38/2026, tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

Il DL 38/2026 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di ulteriori modifiche ed integrazioni.

Credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per transizione 5.0 con esaurimento delle ri­sor­se

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Determinazione del credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta:

  • è pari all’89,77% (in luogo del precedente 35% previsto dalla versione originaria del DL 38/2026) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026 (in luogo del precedente limite di 537 milioni di euro previsto dalla versione originaria del DL 38/2026).

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

Irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Contributo specifico per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, per le citate imprese è inoltre previsto un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

  • gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

Provvedimento attuativo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.

IPER-AMMORTAMENTO – ELIMINAZIONE DEL REQUISITO TERRITORIALE PER LA PRODUZIONE DEI BENI

L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dall’art. 1 co. 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Decorrenza

La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.

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CIRCOLARE N. 16