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La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 21.2.2025 n. 15.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la riammissione per i soggetti che sono decaduti dalla “rottamazione dei ruoli” ex L. 197/2022;
– la proroga delle delibere IMU per il 2024, con versamento degli importi dovuti entro il 28.2.2025;
– la proroga al 31.12.2025 delle assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni;
– la proroga all’1.1.2026 dell’esclusione IVA per gli enti associativi;
– la proroga per il 2025 del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie;
– la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025;
– la proroga al 31.10.2025 del termine per effettuare gli interventi per beneficiare delle agevolazioni per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere;
– la proroga per il 2025 del regime transitorio per le ONLUS per l’accesso al 5 per mille;
– il rinvio dell’approvazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2024 e dei software ISA e concordato preventivo;
– il rinvio del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024;
– la proroga al 31.12.2025 della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di previsioni della contrattazione collettiva;
– il differimento al 31.3.2025 del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali e al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
– la riapertura del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
– la proroga al 31.5.2026 della possibilità per le cooperative di concedere prestiti ai soci senza iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari;
– la proroga al 31.12.2025 dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia;
– le proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata.

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C.D. “MILLEPROROGHE” – premessa:

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025
n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.

“Rottamazione dei ruoli” – riammissione in caso di decadenza

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:

  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.

Ambito applicativo

La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:

  • non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);
  • la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione);
  • la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione).

I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.

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