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La presente Circolare analizza le principali novità del DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. “PNRR”), come modificato in sede di conversione nella L. 20.4.2026 n. 50.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la fatturazione differita nei raggruppamenti temporanei di imprese;
– la detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative in regime “de minimis”;
– l’aumento del limite di competenza del giudice tributario monocratico;
– il differimento della decorrenza delle novità in materia di trasferimento volontario ad un’altra forma di previdenza complementare;
– le modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico;
– la sostituzione delle ricevute cartacee per pagamenti digitali con la documentazione bancaria;
– l’acquisizione d’ufficio dell’ISEE;
– le modifiche in materia di procedimenti amministrativi e silenzio-assenso;
– l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare;
– la previsione di una procedura semplificata per le microimprese per la notifica al Garante della privacy delle violazioni di dati personali.

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DL 19.2.2026 N. 19 (C.D. “PNRR”) – premessa:

Con il DL 19.2.2026 n. 19, pubblicato sulla G.U. 19.2.2026 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2026, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione (c.d. “decreto PNRR”).

Il DL 19.2.2026 n. 19 è stato convertito nella L. 20.4.2026 n. 50, pubblicata sulla G.U. 20.4.2026
n. 91 ed entrata in vigore il 21.4.2026, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 19/2026 convertito.

Fatturazione da parte di raggruppamenti temporanei di imprese

L’art. 8 co. 3-bis del DL 19/2026 convertito ha modificato l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, stabilendo che, tra le operazioni che possono beneficiare della fatturazione differita di cui alla suddetta norma, sono comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione, da parte dell’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in nome e per conto delle singole imprese associate, ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. n) del medesimo DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ammette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi risultanti da apposita documentazione (es. DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, possano essere documentate mediante una fattura unica differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

La modifica introdotta dall’art. 8 co. 3-bis del DL 19/2026 convertito sembrerebbe avere come obiettivo quello di semplificare gli obblighi documentali a carico dei raggruppamenti temporanei di imprese, consentendo all’impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle imprese mandanti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ammettendo così “una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte” (cfr. dossier dei servizi parlamentari di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL 19/2026).

Resterebbe comunque fermo il principio per cui, giuridicamente:

  • il raggruppamento temporaneo di imprese non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti;
  • ognuno degli operatori del raggruppamento temporaneo conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli altri adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Detrazione irpef PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE “DE MINIMIS” – investimenti dall’1.1.2025 al 30.6.2025 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA EX POST

Al fine di accedere alla detrazione IRPEF del 65% per gli investimenti in start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, in deroga all’ordinaria presentazione dell’istanza prima dell’effettuazione degli investimenti ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, l’art. 25 co. 5-quater del DL 19/2026 convertito ha previsto che per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 30.6.2025 l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché entro il 31.5.2026.

In tale istanza deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato.

Verifica del massimale “de minimis” da parte del MIMIT

L’art. 25 co. 5-quinquies del DL 19/2026 convertito dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), il rispetto da parte dell’im-

presa beneficiaria del massimale “de minimis”, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’esito negativo dell’accertamento è ostativo al riconoscimento dell’incentivo.

GIUDICE TRIBUTARIO MONOCRATICO – estensione della competenza

L’art. 16 co. 1 del DL 19/2026 convertito ha modificato l’art. 4-bis del DLgs. 546/92, elevando la soglia di competenza del giudice monocratico a decidere la controversia tributaria, che passa dagli attuali 5.000,00 euro di valore a 10.000,00 euro.

Per i difensori non cambia nulla, in quanto l’assegnazione della controversia al giudice monocratico o al collegio viene operata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’art. 6 co. 1-bis del DLgs. 545/92.

Decorrenza

L’art. 16 co. 6 del DL 19/2026 convertito stabilisce che la nuova soglia di 10.000,00 euro di valore della controversia si applica a partire dai ricorsi notificati dal 2.5.2026.

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CIRCOLARE N. 19