La presente Circolare analizza:
– il diritto camerale annuale dovuto per il 2025;
– la maggiorazione del 20% del diritto camerale annuale, deliberata dalle singole Camere di Commercio;
– le modalità e i termini stabiliti per il versamento del diritto camerale annuale e delle eventuali maggiorazioni.#DIRITTOCAMERALE #2025 #MAGGIORAZIONE #CAMERADICOMMERCIO #MODALITA’ #TERMINI
Diritto camerale annuale per il 2025
Relativamente al 2025, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 18.12.2024 n. 127214, le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
Sezioni speciali del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Soggetti iscritti al REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.
Imprese iscritte nel corso del 2025
Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).
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