La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), sulla base dei limiti di importo stabiliti dal DM 30.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72).
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DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITA’ NON STATALI – premessa:
Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali (senza limiti di importo);
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
In attuazione della disciplina in esame, con il DM 30.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72), il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato gli importi massimi detraibili dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), che differiscono rispetto a quelli stabiliti per gli anni dal 2021 al 2024. Rispetto al periodo d’imposta 2024 (secondo quanto stabilito dal DM 20.12.2024 n. 1924), infatti, gli importi detraibili sono stati:
- ridotti per i corsi dell’area disciplinare “medica”;
- aumentati per i corsi dell’area disciplinare “sanitaria”;
- rimodulati per i corsi dell’area disciplinare “umanistico-sociale”.
Obbligo di tracciabilità
Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dall’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Limite massimo di spesa detraibile dall’1.1.2025 (redditi superiori a 75.000,00 euro)
Dall’1.1.2025, il nuovo art. 16-ter del TUIR individua per la generalità delle detrazioni d’imposta per oneri (fatte salve alcune eccezioni) dei limiti di detraibilità da applicare alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.
Pertanto, in forza dell’art. 16-ter del TUIR, dall’1.1.2025, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, gli oneri e le spese per i quali sono previsti una detrazione dall’imposta lorda (salvo le eccezioni contemplate), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione considerando due limiti:
- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa;
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dall’art. 16-ter del TUIR (relativo alle spese complessive agevolate con le detrazioni fiscali).
Sono impattate dai limiti di detraibilità introdotti dall’art. 16-ter del TUIR anche le detrazioni per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di cui all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR.
Parametrazione al reddito complessivo (redditi superiori a 120.000,00 euro)
Dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 15 co. 3-bis del TUIR, le detrazioni previste dallo stesso art. 15 spettano:
- per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’imposta 2025
Il DM 30.12.2025 ha individuato, in relazione al periodo d’imposta 2025, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.
Per individuare tali importi viene fatto riferimento:
- a ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base della classificazione contenuta in allegato al predetto DM e di seguito riportata;
- alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).
Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2025 sono riportati nella seguente
tabella.
| Area disciplinare corsi istruzione | Importo massimo detraibile al 19% per l’anno 2025 |
| Medica | · 3.600 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;
· 2.900 euro, per il Centro; · 2.650 euro, per il Sud e le Isole. |
| Sanitaria | · 4.100 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;
· 3.100 euro, per il Centro; · 3.050 euro, per il Sud e le Isole. |
| Scientifico-tecnologica | · 3.700 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;
· 2.900 euro, per il Centro; · 2.600 euro, per il Sud e le Isole. |
| Umanistico-sociale | · 3.200 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;
· 2.750 euro, per il Centro; · 2.550 euro, per il Sud e le Isole. |
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, anche se riferite a più anni accademici.
Delimitazione delle zone geografiche
Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:
- “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
- “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
- “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
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