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La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), sulla base dei limiti di importo stabiliti dal DM 30.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72).

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DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITA’ NON STATALI – premessa:

Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali (senza limiti di importo);
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna fa­coltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 30.12.2025 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72), il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato gli importi mas­­simi de­traibili dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), che differiscono rispetto a quelli stabiliti per gli anni dal 2021 al 2024. Rispetto al periodo d’imposta 2024 (secondo quanto stabilito dal DM 20.12.2024 n. 1924), infatti, gli importi detraibili sono stati:

  • ridotti per i corsi dell’area disciplinare “medica”;
  • aumentati per i corsi dell’area disciplinare “sanitaria”;
  • rimodulati per i corsi dell’area disciplinare “umanistico-sociale”.

Obbligo di tracciabilità

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dal­­l’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Limite massimo di spesa detraibile dall’1.1.2025 (redditi superiori a 75.000,00 euro)

Dall’1.1.2025, il nuovo art. 16-ter del TUIR individua per la generalità delle detrazioni d’imposta per oneri (fatte salve alcune eccezioni) dei limiti di detraibilità da applicare alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.

Pertanto, in forza dell’art. 16-ter del TUIR, dall’1.1.2025, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, gli oneri e le spese per i quali sono previsti una detrazione dall’imposta lorda (salvo le eccezioni contemplate), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione considerando due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa;
  • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dall’art. 16-ter del TUIR (relativo alle spese complessive agevolate con le detrazioni fiscali).

Sono impattate dai limiti di detraibilità introdotti dall’art. 16-ter del TUIR anche le detrazioni per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di cui all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR.

Parametrazione al reddito complessivo (redditi superiori a 120.000,00 euro)

Dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 15 co. 3-bis del TUIR, le de­tra­zioni previste dallo stesso art. 15 spettano:

  • per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’im­posta 2025

Il DM 30.12.2025 ha individuato, in rela­zio­ne al periodo d’imposta 2025, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscri­zione per la fre­quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Uni­versità non statali.

Per individuare tali importi viene fatto riferimento:

  • a ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base della classificazione contenuta in al­le­gato al predetto DM e di seguito riportata;
  • alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).

Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2025 sono riportati nella seguente
tabella.

Area disciplinare corsi istruzione Importo massimo detraibile al 19% per l’anno 2025
Medica ·       3.600 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;

·       2.900 euro, per il Centro;

·       2.650 euro, per il Sud e le Isole.

Sanitaria ·       4.100 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;

·       3.100 euro, per il Centro;

·       3.050 euro, per il Sud e le Isole.

Scientifico-tecnologica ·       3.700 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;

·       2.900 euro, per il Centro;

·       2.600 euro, per il Sud e le Isole.

Umanistico-sociale ·       3.200 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord;

·       2.750 euro, per il Centro;

·       2.550 euro, per il Sud e le Isole.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, anche se riferite a più anni accademici.

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar­de­gna.

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CIRCOLARE N. 15