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La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per le imprese del settore agricolo e della pesca che effettuano investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative dell’agevolazione stabilite con il DM 18.9.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2024 n. 418393.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– le modalità e i termini per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli investimenti realizzati;
– la determinazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO PER IL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – premessa:

L’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, inserito dall’art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) conv. L. 12.7.2024 n. 101, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese del settore agricolo e della pesca che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

Con il DM 18.9.2024 (pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.11.2024 n. 418393, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le imprese attive nel settore forestale, nonché le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non spetta alle:

  • imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  • imprese in difficoltà;
  • grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473.

Ambito territoriale

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

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