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La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta alle imprese esercenti l’attività di pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 4 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, alla luce delle relative disposizioni attuative.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– la determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione della domanda per accedere al credito d’imposta;
– la concessione del credito d’imposta;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– il regime fiscale del credito d’imposta;
– i previsti controlli e la decadenza dal beneficio.

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CREDITO D’IMPOSTA PER I CARBURANTI UTILIZZATI DALLE IMPRESE ITTICHE – PREMESSA:

L’art. 4 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese esercenti l’attività di pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri ef­fettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi uti­lizzati per l’esercizio della predetta attività, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Con il DM 22.5.2026 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2026 n. 138) sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Con la circ. 17.6.2026 n. 290964, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta e fornito le relative istruzioni operative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall’art. 2 della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361:

  • attive nel settore della pesca professionale;
  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Esclusioni

Sono espressamente escluse le imprese:

  • destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  • che rientrano nei casi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 1 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473, in materia di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica (c.d. naviglio peschereccio), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, al netto dell’IVA.

Fatturazione degli acquisti

L’acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.

Come chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la circ. 17.6.2026 n. 290964:

  • sono considerate ammissibili anche le fatture con data successiva al 31.5.2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnato entro il 31.5.2026, in quanto il diritto al credito d’imposta sorge al momento della consegna del bene;
  • in tal caso, le fatture con data successiva al 31.5.2026 dovranno riportare la data del rifornimento o essere accompagnate dal relativo documento di trasporto (DDT).

Limite delle risorse disponibili

Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2026.

Aiuti di Stato

Il credito d’imposta in esame è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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CIRCOLARE N. 30