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La presente Circolare esamina la disciplina attuativa relativa ai controlli ordinari e straordinari sugli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, emanata con il DM 7.8.2025.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalle nuove disposizioni;
– la distinzione tra controlli ordinari e straordinari;
– i soggetti autorizzati allo svolgimento dei controlli;
– i soggetti incaricati dai soggetti autorizzati per l’effettuazione dei controlli;
– l’ambito e le modalità di effettuazione dei controlli ordinari;
– la periodicità dei controlli ordinari;
– gli esiti del controllo ordinario e le relative conseguenze;
– l’ambito e le modalità di effettuazione dei controlli straordinari;
– i provvedimenti dell’ufficio del RUNTS a seguito dei verbali di effettuazione dei controlli;
– le sanzioni che possono essere irrogate dall’ufficio del RUNTS.

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CONTROLLI SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS – PREMESSA:

Con il DM 7.8.2025, pubblicato sulla G.U. 15.9.2025 n. 214, è stata data attuazione agli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 in relazione ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS.

In sede di prima applicazione, i controlli partiranno dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro.

Di seguito vengono esaminati i principali aspetti della disciplina contenuta nel DM 7.8.2025.

Ambito soggettivo

I controlli di cui al DM 7.8.2025 riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.

Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti:

  • a gestione commissariale (art. 25 co. 1 c.c.);
  • alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi e dell’insolvenza).

Esclusioni

La disciplina del DM 7.8.2025 non si applica invece alle:

  • imprese sociali, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 112/2017 e delle relative disposizioni attuative;
  • società di mutuo soccorso, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del DLgs. 220/2002 e delle relative disposizioni attuative.

Tipologie di controllo

I controlli, che possono essere ordinari o straordinari, vengono effettuati al fine di accertare:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

I controlli ordinari vengono effettuati a cadenza triennale, mentre i controlli straordinari vengono disposti dall’ufficio del RUNTS:

  • sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari;
  • quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

Soggetti autorizzati

L’attività di controllo viene esercitata dai soggetti a tal fine autorizzati dal Ministero del Lavoro.

Possono assumere la qualifica di soggetti autorizzati:

  • le reti associative nazionali (RAN);
  • i centri di servizio per il volontariato (CSV).

Controlli ordinari

I controlli ordinari sono effettuati:

  • dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
  • dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative e altri CSV;
  • dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati;
  • dagli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, al di fuori delle ipotesi di convenzioni sopra indicate.

Revoca dell’adesione

Ai fini dell’individuazione del soggetto autorizzato responsabile dei controlli, la revoca dell’adesione dell’ente non produce effetti se dichiarata al RUNTS successivamente all’avvio dei controlli ordinari.

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CIRCOLARE N. 43