Emvas Nessun commento

La presente Circolare analizza la proroga dei termini prevista dall’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84 per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono il 30.6.2025;
– in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga;
– gli effetti della proroga in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti.

#PROROGA #TERMINI #VERSAMENTI #CONTRIBUENTI #INDICISINTETICI #AFFIDABILITAFISCALE #ISA #REGIMEFORFETARIO

CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE – premessa:

Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2025;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che ri­spet­tano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione da­gli isa

L’art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

  • la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
  • in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Attività Ricavi o compensi Accesso alla proroga
Con ISA Fino a 5.164.569,00 euro
Con ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Fino a 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO

Soggetti che svolgono attività agicrole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle En­tra­te 2.8.2019 n. 330).

Download circolare completa

LEGGI CIRCOLARE N. 31