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La presente Circolare analizza le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, apportate dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, in vigore dal 13.6.2025.
In particolare, vengono analizzati:
– l’abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014;
– il differimento al 30 settembre del termine per l’adesione al CPB;
– le nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB, che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale;
– la limitazione della causa di esclusione o di cessazione dal CPB relativa alle operazioni di conferimento;
– i limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell’ambito del CPB;
– la super deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo del costo del lavoro per le nuove assunzioni;
– i limiti all’applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato;
– le modifiche alla causa di decadenza relativa all’omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB.

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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – PREMESSA:

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Decorrenza

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.

Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

L’art. 7 del DLgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 – 33 del DLgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Efficacia dell’abrogazione

L’abrogazione della suddetta disciplina decorre dall’1.1.2025.

Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.

Termine del 30 settembre per l’adesione al cPB

L’art. 11 del DLgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

  • al 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

Nuove cause di esclusione e di cessazione dal cPB

L’art. 9 del DLgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell’adesione, un socio o un associato oppure l’en­­te collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

Nuove Cause di esclusione

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra pro­fessionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d’imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Nuove Cause di cessazione

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d’imposta in cui:

  • il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

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