La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.#EROGAZIONIPUBBLICHE #OBBLIGHIINFORMATIVI #LEGGE124_2017 #TRASPARENZA #NOTAINTEGRATIVA #PUBBLICAZIONESITIWEB #ADEMPIMENTI #SANZIONI
OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMIO STRANIERO – premessa:
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, nel 2026 i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:
- effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025.
Il limite pari a 15.000,00 euro è stato così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).
La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero; detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 euro ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
Con l’art. 1 co. 437 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) è stato conseguentemente modificato l’art. 3 co. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, elevando espressamente da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro il limite di importo a partire dal quale le operazioni formano oggetto della comunicazione.
In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, l’adempimento in esame scade il 10.4.2026 o il 20.4.2026, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA.
L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
Soggetti interessati
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.
Si tratta, in particolare:
- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare
In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:
- da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano.
Adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
- comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale disciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
- all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.
Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate
I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
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