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La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

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OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMIO STRANIERO – premessa:

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, nel 2026 i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo:

  • effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025.

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bi­lancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni re­­lative al turismo straniero; detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 euro ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

Con l’art. 1 co. 437 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) è stato conseguentemente modificato l’art. 3 co. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, elevando espressamente da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro il limite di importo a partire dal quale le operazioni formano oggetto della comunicazione.

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, l’adempimento in esame scade il 10.4.2026 o il 20.4.2026, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pub­blici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

Finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

  • da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equi­pa­rati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano re­sidenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le per­sone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano.

Adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale di­sciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubi­cata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un ope­ra­tore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione pre­ven­tiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esa­me.

Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al li­mi­te ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia del­le Entrate.

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CIRCOLARE N. 14