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La presente Circolare esamina le principali novità della L. 12.9.2025 n. 131, con la quale sono state previste numerose disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, in particolare una serie di agevolazioni al fine di incentivare lo svolgimento di attività economiche e lavorative nelle zone montane.
In particolare, vengono analizzati:
– il credito d’imposta per i giovani imprenditori che avviano l’impresa nei Comuni montani;
– il credito d’imposta per gli investimenti in servizi ecosistemici e ambientali;
– il credito d’imposta sugli interessi passivi del mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale di giovani situata in un Comune montano;
– il credito d’imposta per il personale sanitario che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo;
– il credito d’imposta per il personale scolastico che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo;
– l’esonero contributivo per i lavoratori in smart working che si trasferiscono in un Comune montano;
– il contributo una tantum per i nuovi nati residenti in Comuni montani.

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AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE – premessa:

Con la L. 12.9.2025 n. 131, pubblicata sulla G.U. 19.9.2025 n. 218, sono state previste numerose disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni.

In particolare, al fine di incentivare lo svolgimento di attività economiche e lavorative nelle zone montane, sono state previste numerose agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta ed esoneri contributivi.

Le disposizioni della L. 12.9.2025 n. 131 sono entrate in vigore il 20.9.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ma per numerose disposizioni, tra cui quelle relative alle agevolazioni fiscali e contributive, è prevista l’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Di seguito si analizzano le principali novità della L. 12.9.2025 n. 131.

Ambito territoriale e applicativo

Elenco dei comuni montani

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente L. 131/2025, con un apposito DPCM:

  • saranno definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone mon­tane, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
  • sarà approvato il conseguente elenco dei Comuni montani.

Aggiornamento dell’elenco dei Comuni montani

A seguito di eventuali fusioni o scissioni di Comuni, si provvederà all’aggiornamento del suddetto elenco dei Comuni montani:

  • con DPCM da adottare entro il 30 settembre di ogni anno;
  • con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Elenchi dei comuni montani beneficiari delle specifiche agevolazioni

Nell’ambito del suddetto elenco dei Comuni montani, con un successivo DPCM:

  • saranno individuati i Comuni destinatari delle varie misure di sostegno previste dalla presente
    131/2025, sulla base dell’adeguata ponderazione dei parametri altimetrico e della pendenza e di parametri socioeconomici, che tengano conto delle specificità e finalità delle suddette misure;
  • saranno conseguentemente approvati uno o più elenchi dei Comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.

Esclusioni dall’ambito applicativo

La classificazione dei Comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente L. 131/2025, non si applica ai fini:

  • delle misure previste nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli artt. 38 ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • dell’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019.

Tali agevolazioni continuano infatti ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

CREDITO D’IMPOSTA PER Giovani imprenditori che avviano l’im­pre­sa nei Comuni montani

L’art. 25 della L. 131/2025 ha introdotto un credito d’imposta a favore dei “giovani imprenditori” che, a decorrere dal 20.9.2025 (data di entrata in vigore della L. 131/2025), intraprendono una nuova attività nei Comuni montani.

Beneficiari

Il credito d’imposta compete:

  • alle imprese e microimprese il cui titolare, alla data di avvio dell’attività, non abbia compiuto 41 anni;
  • alle società e alle cooperative i cui soci siano per più del 50% persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto 41 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto 41 anni.

Periodo di applicazione dell’agevolazione

In presenza dei suddetti requisiti, il credito d’imposta spetta (nel limite delle risorse disponibili) per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta suc­cessivi (purché l’attività di impresa sia svolta per almeno 8 mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento).

Misura del credito d’imposta

L’agevolazione è riconosciuta (nel limite delle risorse disponibili) in misura pari alla differenza tra:

  • l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dall’attività d’impresa avviata nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro, limite innalzato a 150.000,00 euro per i Comuni montani fino a 5.000 abitanti e almeno il 15% dei residenti appartenenti a minoranze linguistiche storiche di cui alla L. 482/99 (si tratta delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo);
  • l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.

Regime “de minimis

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Esclusione dei limiti alle compensazioni

Non si applicano i limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 34 della L. 388/2000 e 1 co. 53 della L. 244/2007.

Disposizioni attuative

Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta in esame.

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CIRCOLARE N. 44