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La presente Circolare analizza le disposizioni del DLgs. 12.6.2025 n. 81, in vigore dal 13.6.2025, in materia di adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni, diverse da quelle relative al concordato preventivo biennale.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– i coefficienti di redditività nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, a seguito della nuova classificazione ATECO 2025;
– il versamento trimestrale dell’IVA per gli acquisti in reverse charge dei contribuenti forfetari;
– i nuovi termini dal 2026 per la trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni;
– la messa a disposizione dal 2026 delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
– il divieto a regime di fatturazione elettronica tramite SdI delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche;
– il ripristino del termine annuale per la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie;
– la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici;
– l’accertamento con adesione;
– il recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato;
– l’abolizione della proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza in ambito impositivo;
– l’estensione dell’ambito applicativo dell’acquiescenza processuale;
– l’estensione dell’ambito applicativo della conciliazione in Cassazione;
– l’attestazione di conformità dei documenti nel processo tributario telematico;
– la reintroduzione della sanzione minima per l’imposta di registro.

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ADEMPIMENTI TRIBUTARI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E SANZIONI – premessa:

Con il DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134, sono state apportate modifiche e integrazioni alla disciplina riguardante:

  • gli adempimenti tributari;
  • il concordato preventivo biennale;
  • l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DLgs. 81/2025, diverse dalle modifiche all’istituto del concordato preventivo biennale, le quali sono state esaminate nella precedente circolare.

Decorrenza

Il DLgs. 81/2025 è in vigore dal 13.6.2025 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Coefficienti di redditività nel regime forfetario

In relazione alla determinazione del reddito nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’art. 1 del DLgs. 81/2025 stabilisce l’applicabilità dei coefficienti di redditività definiti nella Tabella allegata alla suddetta L. 190/2014, nelle more della riformulazione della stessa sulla base della nuova classificazione ATECO 2025.

Per l’annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario indicano quindi nel modello REDDITI PF 2025:

  • il codice dell’attività prevalente desunto dalla classificazione ATECO 2025 al rigo LM21, colonna 4;
  • il codice della precedente classificazione ATECO 2007 ai righi da LM22 a LM27, allo scopo di individuare il corretto coefficiente di redditività.

Versamento iva per gli acquisti in reverse charge dei for­fE­tari

L’art. 6 del DLgs. 81/2025 introduce la possibilità, per i soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, di versare trimestralmente l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile.

Termini di versamento

Per gli acquisti effettuati con il meccanismo del reverse charge, sia “interno” (es. prestazioni di servizi edili) sia “esterno” (es. acquisti da soggetti non stabiliti in Italia), da parte dei forfetari, diviene possibile versare l’IVA, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Adempimenti

Con riferimento agli acquisti in esame, il soggetto in regime forfetario, oltre al versamento dell’imposta, è tenuto a:

  • integrare la fattura ricevuta dal fornitore, con l’aliquota e l’imposta dovuta (se il cedente o prestatore è stabilito nell’Unione europea);
  • emettere un’autofattura (se il fornitore è stabilito al di fuori dell’Unione europea).

Decorrenza

La disposizione che introduce la periodicità trimestrale di versamento dell’IVA non è subordinata a un’espressa decorrenza. Dovrebbero, quindi, rientrare nella nuova disciplina tutte le operazioni di acquisto il cui momento di effettuazione ai fini IVA è pari o successivo alla data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025, ossia quelle effettuate a decorrere dal 13.6.2025.

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